Cassazione Penale, Ordinanza n. 31157/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro indicata nel provvedimento, oltre agli ulteriori effetti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità. Dal testo disponibile non emergono i dettagli del reato oggetto del giudizio di merito, né una decisione di merito sulla responsabilità penale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Dal testo emerge solo che l'unico motivo di impugnazione era formulato in modo generico e verteva su una questione di legittimità non dedotta nel giudizio di appello. La Corte rileva quindi che il ricorso introduceva una censura nuova, non previamente sottoposta al giudice di secondo grado, senza una specifica articolazione difensiva idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che introduca in modo generico una questione di legittimità non prospettata nel giudizio di appello, poiché la censura deve essere specifica e coerente con le questioni già devolute ai gradi precedenti.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere sottoposte per la prima volta questioni nuove non dedotte in appello, quando ciò comporti un improprio ampliamento del thema decidendum.
- La formulazione generica del motivo di ricorso, senza adeguata specificazione dei profili di censura, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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