Sentenza n. 1026/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a erogare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di euro 1.500,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 24 novembre 2025, l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita; ha inoltre accertato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza attribuendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni indicati, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo il potere di ordinare all’Amministrazione l’adempimento e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ricorrendone i presupposti processuali e decisori.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione e la mancata esecuzione del comando giudiziale.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere l’esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato anche in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- In caso di insufficienza dei fondi disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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