Cassazione Penale, Ordinanza n. 13070/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, preso atto dell'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e rideterminato la pena. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in sostanza, contestava la motivazione sull'applicazione della disciplina e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte rileva però che tali questioni erano coperte dall'accordo sulla pena e dalla rinuncia ai restanti motivi in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. in appello, siano precluse le questioni sulle quali la parte abbia rinunciato, comprese quelle rilevabili d'ufficio e quelle relative all'art. 129 c.p.p.; di conseguenza è inammissibile anche il motivo che investe la motivazione su circostanze e bilanciamento, se coperto dal concordato sulla pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
L'accordo sulla pena in appello comporta una preclusione dispositiva che limita la cognizione del giudice e impedisce di far valere in cassazione questioni oggetto di rinuncia, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
art. 129 c.p.p.
Le cause di non punibilità/proscioglimento non sono deducibili in cassazione quando il relativo scrutinio sia precluso dall'accordo sulla pena in appello e dalla rinuncia ai motivi residui.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti e rideterminato la pena.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che investa questioni oggetto di rinuncia nell'ambito di un accordo sulla pena concluso in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché tale accordo produce effetti preclusivi sull'intero sviluppo processuale, compreso il giudizio di legittimità.
- Quando la sentenza di appello è frutto di concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi, non possono essere dedotte in cassazione censure relative alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. se esse rientrano nel perimetro della rinuncia.
- La preclusione derivante dal concordato sulla pena si estende anche alle doglianze sulla motivazione relativa a circostanze e giudizio di bilanciamento, se tali profili sono stati coperti dall'accordo tra le parti.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere de plano e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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