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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26344/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento, con cui erano state rettificate le dichiarazioni di una società cooperativa per gli anni 2004 e 2005, e da un atto di contestazione per violazioni commesse dalla stessa società per gli anni 2005 e 2006, notificati alla ricorrente nella qualità, contestata, di amministratrice di fatto. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo provata la qualità di amministratrice di fatto sulla base della delega ad operare senza limiti sul conto societario e dichiarando inammissibile per tardività il ricorso originario avverso l'atto di contestazione, poiché l'istanza di accertamento con adesione non sospendeva il termine. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 2700 c.c., sostenendo che la qualità di amministratrice di fatto era stata affermata senza prova e attribuendo al processo verbale di constatazione un valore probatorio non superabile se non con querela di falso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2639, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando l'affermazione della qualità di amministratrice di fatto fondata solo sull'esistenza della delega bancaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi per difetto di interesse ad agire. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse un interesse giuridicamente apprezzabile a contestare la legittimità degli atti impositivi emessi nei confronti della società, poiché tali atti riguardavano obbligazioni tributarie proprie della società e le erano stati notificati soltanto nella supposta qualità di amministratrice di fatto. La possibile esposizione dell'amministratore a responsabilità o sanzioni non era sufficiente a fondare l'interesse nel presente giudizio, perché l'eventuale responsabilità dell'amministratore per debiti fiscali della società, ove sussistente, richiede un distinto atto impositivo o di accertamento, autonomamente impugnabile. La Corte ha inoltre escluso che la questione sulla qualità di amministratrice di fatto potesse incidere nel giudizio sugli avvisi emessi verso la società, trattandosi di rapporti giuridici diversi e non operando un giudicato riflesso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è condizione dell'azione e richiede un risultato utile concreto e giuridicamente apprezzabile, non ottenibile senza l'intervento del giudice.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Sono invocati come norme sulla decisione e sulla valutazione della prova, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara i motivi inammissibili per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ne sviluppa l'applicazione perché la censura è assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare il valore probatorio del processo verbale di constatazione; la Corte non affronta il merito della questione probatoria.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di amministratore di fatto; la Corte non ne esamina il contenuto per difetto di interesse.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in tema di presunzioni; la Corte non affronta la censura per inammissibilità.

  • art. 36, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 603

    La Corte lo richiama come base della responsabilità dell'amministratore per le imposte non versate dalla società, qualificandola come obbligazione ex lege, civilistica e autonoma rispetto al debito tributario della società.

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    Richiamati per qualificare la responsabilità dell'amministratore come responsabilità civilistica da fatto proprio, fondata sulla violazione di obblighi inerenti alla carica.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per proporre validamente una censura in cassazione non basta un interesse astratto alla correzione della motivazione: occorre un interesse ad agire concreto, consistente nell'utilità giuridica immediata che la parte può conseguire con la decisione richiesta.
  • Chi è stato chiamato in giudizio o destinatario di atti soltanto nella qualità asserita di rappresentante o amministratore di un terzo non ha, di regola, interesse a contestare nel merito atti impositivi riferiti esclusivamente a quel terzo, se l'atto non incide direttamente sulla sua sfera giuridica.
  • La responsabilità dell'amministratore per debiti fiscali della società, quando prevista dalla legge, ha natura autonoma e deve essere fatta valere con un distinto accertamento o atto impositivo; non può essere anticipatamente scrutinata impugnando soltanto l'atto emesso nei confronti della società.
  • La contestazione sulla qualità di amministratore di fatto può assumere rilievo nel giudizio relativo alla regolarità della notifica o nell'eventuale procedimento di accertamento della responsabilità personale, ma non nel giudizio che riguarda esclusivamente la debenza dell'obbligazione tributaria della società.
  • Non opera automaticamente un giudicato riflesso tra il giudizio promosso contro l'atto impositivo emesso nei confronti della società e quello concernente la posizione personale del preteso amministratore di fatto, poiché i rapporti giuridici sono diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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