Cassazione Penale, Sentenza n. 29376/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova a favore di Guadagno Anna, imputata per truffa e appropriazione indebita in danno dell'INPS e della parte civile Primaro Elena. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 168-bis cod.pen. per mancata valutazione della mancanza di atti volti ad eliminare le conseguenze dannose del reato (assenza di restituzione o indicazione della destinazione del profitto illecito), illogicità/contraddittorietà della motivazione nella quantificazione del risarcimento e nella valutazione della congruità dell'offerta di 5.000 euro rispetto a un danno complessivo di circa 25.000 euro, nonché incongruenza nella determinazione del piano di rateizzazione (il Tribunale aveva ritenuto possibile un versamento di 417,00 euro mensili ma lo aveva previsto solo per un anno invece dei due necessari per coprire il danno).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sotto più profili. Ha affermato che l'imputata non aveva compiuto atti volti ad elidere le conseguenze dannose o pericolose (non aveva restituito la somma né indicato la sua destinazione), che il Tribunale non aveva considerato il danno subito dall'INPS nella quantificazione del risarcimento (errore nella stima di un fatto decisivo) e che la motivazione era contraddittoria rispetto al piano di versamenti (se ritenuta la capacità di versare 417 euro mensili, il Tribunale avrebbe dovuto prevedere il periodo necessario per raggiungere l'integrale riparazione, per come consentito dall'art. 464‑quater, comma 5, c.p.p.). Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
La norma richiede, per valutare la concessione di misure alternative come la messa alla prova, la considerazione di eventuali comportamenti dell'imputato volti ad eliminare le conseguenze dannose del reato; l'assenza di restituzione o di atti idonei a rendere recuperabile il profitto illecito è elemento negativo ai fini della concessione.
art. 464‑quater, comma 5, cod. proc. pen.
La disposizione consente al giudice, nell'ambito della sospensione del processo, di stabilire modalità e termini per il risarcimento del danno; la Corte ha rilevato che, se il giudice ritiene la capacità contributiva dell'imputato, deve congruamente prevedere la durata e le rate necessarie a raggiungere l'integrale riparazione, o motivarne la diversa scelta.
Massime di principio
- Per la concessione della messa alla prova o altre misure alternative, è necessario valutare se l'imputato abbia compiuto atti concreti volti a eliminare le conseguenze dannose del reato; la semplice offerta simbolica senza restituzione può essere insufficiente.
- Il giudice deve considerare e quantificare il danno patito da tutte le vittime (anche enti pubblici come l'INPS) quando è possibile; l'omissione o l'errata valutazione del danno può determinare l'annullamento della decisione.
- Quando il giudice accerta la capacità dell'imputato di pagare una somma ricostruttiva, deve motivare chiaramente la durata e l'ammontare delle rate necessarie per ottenere l'integrale riparazione o spiegare perché venga accordato un periodo ridotto.
- La partecipazione delle parti offese e l'eventuale mediazione o accordo risarcitorio devono essere documentati e valutati nella motivazione; il silenzio o l'assenza di elementi probatori sul recupero del profitto illecito vanno considerati negativamente.
- Il pubblico ministero può impugnare le ordinanze di sospensione del processo basandosi su vizi motivazionali relativi alla mancata valutazione della restituzione, alla quantificazione del danno e alla congruità del piano risarcitorio.
- In sede di riesame, il giudice di merito dovrà riconsiderare la posizione compiutamente, valutando la prova della destinazione dei fondi, la consistenza del danno complessivo e stabilendo modalità di riparazione coerenti e motivatamente adeguate.
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