Ordinanza n. 390/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione e adozione di idonee misure cautelari monocratiche: quanto al ricorso introduttivo, 1. dell’ordinanza n. 35 del 22/04/2026, prot. n. 7590 del 26/04/2026 (notificata in pari data), avente ad oggetto “Ingiunzione di sgombero di area demaniale marittima occupata abusivamente in assenza di titolo concessorio e ripristino dello stato dei luoghi”, riferita a un’area sita alla frazione Erchie, catastalmente identificata al foglio 19, particella n. 190, sulla quale insiste un deposito; 2. dell’ordinanza n. 36 del 22/04/2026, prot. n. 7591 del 26/04/2026 (notificata in pari data) avente ad oggetto “Ingiunzione di sgombero di area demaniale marittima occupata abusivamente in assenza di titolo concessorio e ripristino dello stato dei luoghi”, concernente un’area sita alla frazione Erchie, catastalmente identificata al foglio 19, particella n. 190, sulla quale insiste una piattaforma in cls con sovrastante manufatto ad uso WC; 3. della deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 19.01.2026, richiamata nei provvedimenti sub numeri 1) e 2), ma non conosciuta; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 8.6.2026, 1. della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP., Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori n. 290 del 18.5.2026 – n.g. 776 del 18.5.2026, recante il differimento in regime di ultrattività (sino al 31/10/2026) delle concessioni demaniali marittime, nella parte in cui omette di ricomprendere, nel medesimo regime di differimento tecnico-procedimentale, la concessione demaniale marittima n. 14/2003, relativa all’area destinata a deposito, già oggetto dell’ordinanza n. 35/2026; 2. della comunicazione prot. n. 9142 del 18/05/2026, avente ad oggetto “Comunicazione differimento efficacia concessioni demaniali marittime per la stagione 2026 e avvio procedure per la sottoscrizione pattuizioni”, nella parte in cui autorizza la prosecuzione dell’attività sino al 31/10/2026 limitatamente al lotto di gara n. 17 e alla concessione n. 27/2008, omettendo ogni determinazione in ordine alla concessione n. 14/2003 e all’area deposito; 3. della deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 19/01/2026, pubblicata all’Albo Pretorio in data 06/05/2026, avente ad oggetto “Modifica al Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PAD) del Comune di Maiori”, nella parte in cui interviene sulla destinazione del lotto n. 9 della frazione Erchie, già destinato a deposito dalla pianificazione demaniale vigente, eliminando dal PAD ogni riferimento al predetto lotto e prevedendo la destinazione dello spazio ad uso pubblico da attrezzare con giochi per bambini; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 26.6.2026, a) della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP., Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori n. 270 del giorno 8.5.2026 – n.g. 737 del 12.5.2026, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative – Estate 2026. Differimento tecnico-procedimentale”, nella parte in cui omette di ricomprendere, tra le concessioni ammesse al differimento in regime di ultrattività sino al 31 ottobre 2026, la concessione demaniale marittima n. 4/2015, relativa all’area destinata a deposito; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi relative ad aree demaniali marittime già oggetto di concessioni scadute, nonché atti comunali che hanno differito l'efficacia di alcune concessioni escludendo quella relativa all'area destinata a deposito
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, le ordinanze comunali n. 35 e n. 36 del 22 aprile 2026, adottate ai sensi degli artt. 49 e 54 cod. nav., con cui gli è stato ingiunto lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi per l’occupazione di un’area demaniale marittima già oggetto delle concessioni n. 14/2003 e n. 27/2008, entrambe scadute il 31 dicembre 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato le determinazioni comunali n. 270 dell’8 maggio 2026 e n. 290 del 18 maggio 2026, nonché la relativa comunicazione, nella parte in cui hanno disposto il differimento fino al 31 ottobre 2026 dell’efficacia di varie concessioni demaniali marittime, includendo la concessione n. 27/2008 ma omettendo quella n. 14/2003 relativa all’area destinata a deposito. È stata inoltre contestata la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 19 gennaio 2026, nella parte in cui ha modificato il PAD eliminando il riferimento al lotto n. 9, già destinato a deposito, e prevedendo la destinazione dello spazio a uso pubblico attrezzato con giochi per bambini. Le doglianze, per quanto emerge dall’ordinanza, hanno riguardato soprattutto l’illegittimità per difetto di motivazione dell’omessa proroga della concessione n. 14/2003 e la necessità di sospendere l’ordinanza di sgombero n. 35/2026, anche in ragione della connessione funzionale tra l’area destinata a deposito e quella oggetto di proroga, della mancata definizione di una diversa gestione transitoria dell’area e della pendenza del procedimento regionale di approvazione del PAD.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di sgombero n. 35/2026, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, fino al 31 ottobre 2026 oppure fino all’eventuale conclusione anticipata del procedimento relativo all’approvazione del PAD. Il Collegio ha ritenuto che i motivi e le questioni sollevate richiedessero un più approfondito esame nella sede di merito, senza definire in questa fase la fondatezza definitiva delle censure. La misura cautelare è stata giustificata dal bilanciamento degli interessi pubblici e privati: il Comune non aveva ancora definito una diversa gestione transitoria dell’area per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2026; il procedimento di approvazione del PAD da parte della Regione Campania non risultava concluso; sussisteva una connessione di fatto tra l’area oggetto di proroga e quella esclusa dalla proroga; inoltre, il tempo presumibilmente necessario per lo sgombero avrebbe inciso sulla concreta utilità dell’operazione nel periodo considerato. La domanda cautelare relativa all’ordinanza n. 36/2026 è stata indicata come improcedibile nei motivi aggiunti, ma il dispositivo ha espressamente sospeso soltanto l’ordinanza n. 35/2026. È stata fissata l’udienza pubblica del 9 marzo 2027 per la trattazione del merito e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49 cod. nav.
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 54 cod. nav., per l’adozione delle ordinanze di sgombero dell’area demaniale marittima.
art. 54 cod. nav.
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 49 cod. nav., per l’ingiunzione di sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.
art. 36 cod. nav.
Richiamato nel contesto del differimento delle concessioni e dei procedimenti destinati al rilascio dei provvedimenti concessori.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’ordinanza di sgombero di un’area demaniale può essere disposta quando la legittimità dell’atto richiede un approfondito esame di merito e l’immediata esecuzione rischia di compromettere l’utilità della tutela giurisdizionale.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare la sospensione dello sgombero quando l’amministrazione non abbia ancora predisposto una diversa gestione transitoria dell’area, sia pendente il procedimento di approvazione dello strumento pianificatorio demaniale e l’esecuzione dello sgombero risulti temporalmente sproporzionata rispetto al periodo residuo di utilizzazione del bene.
- La motivazione dell’esclusione di una concessione demaniale da un regime di differimento temporaneo deve confrontarsi con la posizione specifica dell’area interessata e con l’eventuale connessione funzionale o di fatto con altre aree cui il differimento sia stato riconosciuto.
- La tutela cautelare può essere modulata temporalmente, limitando la sospensione fino alla scadenza di un periodo determinato o fino alla conclusione anticipata del procedimento amministrativo rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →