Cassazione Penale, Sentenza n. 47589/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione con quattro motivi: 1) censura dell'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione relativo alla qualificazione come detenzione ai fini di spaccio (si assume che la restituzione del denaro e gli elementi probatori non siano stati adeguatamente considerati); 2) carenza di motivazione sulla determinazione della pena per il reato principale (art. 73, comma 5) e mancata argomentazione sulla rimodulazione richiesta in appello; 3) mancanza di motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132, 62-bis e 65 n.3 c.p.); 4) violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all'aumento di pena per continuazione (art. 81, 132 e 133 c.p. e art. 597 c.p.p.), contestando che la Corte d'appello non abbia adeguatamente giustificato l'aumento inflitto al reato satellite (invasione di edifici) dopo la declaratoria di non doversi procedere per il furto aggravato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione all'omessa motivazione dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per il reato satellite (art. 633 c.p.). In particolare: ha confermato la correttezza della valutazione sul piano probatorio circa il reato di stupefacenti e ritenuto infondati i motivi relativi alla congruità della pena e alle attenuanti generiche; ha però rilevato che la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione specifica e concreta per la pena relativa al reato di invasione di edifici né per l'aumento applicato in continuazione (la formula "la permanenza della condotta in contestazione" è generica e insufficiente). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo all'aumento di pena e rinviata, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p., ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame sulla motivazione dell'aumento di pena.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sulla fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione e la motivazione della Corte d'appello in ordine al fine di spaccio, nonostante la restituzione del denaro sequestrato.
codice penale, art. 633
Reato di invasione di edifici: la Corte d'appello ha applicato una pena per questo reato a titolo di continuazione senza fornire motivazione specifica; la Cassazione ha ritenuto tale omissione rilevante.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulle misure alternative e benefici (esclusione dell'art. 131-bis al reato satellite è stata motivata dalla Corte d'appello con formula generica che la Cassazione ha ritenuto insufficiente a giustificare l'aumento).
codice penale, art. 132
Attribuisce al giudice discrezionalità nella determinazione della pena ma impone l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere; la Cassazione richiama l'onere di traccia grafica motivazionale.
codice penale, art. 133
Elenca i criteri per la determinazione della pena (circostanze, modalità, personalità del reo, ecc.): il giudice deve richiamare e applicare tali criteri, almeno implicitamente, nella motivazione della pena.
codice penale, art. 81
Principio di correlazione e proporzione fra le pene nel cumulo e nella continuazione; la motivazione deve mostrare che non si è operato un surrettizio cumulo materiale delle pene.
codice di procedura penale, art. 606
Regole di impugnazione: l'omesso esame di un motivo d'appello non costituisce automaticamente vizio di motivazione se il motivo è implicitamente incompatibile con l'impianto motivazionale della sentenza.
codice di procedura penale, art. 597
Riferito dalla difesa nella censura: riguarda la motivazione della sentenza di appello; la Cassazione richiama l'obbligo motivazionale del giudice del merito.
codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. c
Norma che consente alla Cassazione, in caso di vizio di motivazione, di annullare con rinvio limitatamente al punto viziato: è la disposizione applicata per il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio che impone al giudice, in caso di reato continuato, di giustificare specificamente non solo la pena base ma anche gli aumenti comminati per ciascun reato satellite; il dettaglio richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento.
Giurisprudenza successiva (es. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato)
Conferma che il grado di impegno motivazionale sugli aumenti per continuazione deve essere adeguato all'entità dell'aumento e finalizzato a verificare il rispetto del rapporto di proporzione fra le pene.
Massime di principio
- Il giudice che applica aumenti di pena per reati in continuazione deve motivare specificamente la pena base e ciascun aumento relativo ai reati satellite: formulazioni generiche non sono sufficienti.
- La motivazione richiesta per ciascun aumento è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti significativi richiedono spiegazioni più dettagliate; per pene prossime al minimo è sufficiente un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni sintetiche se non vi è forte disallineamento dall'edittale.
- La restituzione del denaro confiscato non invalida automaticamente la valutazione sulla sussistenza del reato di spaccio: occorre che il denaro sia dimostrato come prezzo o profitto delle cessioni precedenti per influire sulla ricostruzione del fatto.
- L'omessa esplicita disamina di un motivo d'appello non costituisce sempre vizio motivazionale se il motivo è implicitamente incompatibile con l'impianto logico-giuridico della sentenza e le premesse motivazionali lo escludono.
- In caso di carenza motivazionale specifica sugli aumenti per continuazione la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per nuovo esame: per il difensore è utile sollevare espressamente la mancanza di motivazione su ciascun aumento contestato.
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