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Ordinanza

Ordinanza n. 2173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma in parte qua della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, sezione prima, 15 gennaio 2026, n. 13, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso di primo grado contro il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Umbria di reiezione del ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo dell'ordinanza non sono specificamente indicati i motivi di appello né i vizi dedotti contro il provvedimento sanzionatorio. Il Consiglio di Stato ha ravvisato la sussistenza del periculum in mora e ha ritenuto necessario approfondire le questioni proposte nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., sospendendo l'efficacia del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria. La decisione è fondata sulla sussistenza del periculum in mora, mentre le ulteriori questioni sono state rimesse all'approfondimento proprio del giudizio di merito. È stata fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata accolta, con sospensione dell'efficacia dell'atto sanzionatorio, in ragione della sussistenza del periculum in mora e della necessità di approfondire le questioni nella fase di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la domanda cautelare può essere accolta quando sia ravvisato il periculum in mora e il giudice ritenga necessario riservare l'approfondimento delle questioni controverse alla fase di merito.
  • L'accoglimento della tutela cautelare può comportare la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo sanzionatorio, con fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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