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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45686/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riccio impugnava l'ordinanza che aveva applicato la massima misura cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per partecipazione ad un'associazione dedita a furti di autovetture finalizzati ad estorsioni (metodo 'cavallo di ritorno'), nonché per i reati di ricettazione e riciclaggio. Il ricorso deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione relativi alla mancata autonoma valutazione del giudice, alla inesistenza o insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare rispetto ai vari capi contestati: ricettazione, furto, estorsione) e alla mancata prova dell'elemento soggettivo, nonché la sproporzione della misura cautelare e l'assenza di pericolosità che giustificasse la custodia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sollevate si risolvessero in richieste di rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità salvo evidenza di illogicità manifesta. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi, evidenziando elementi convergenti: organizzazione stabile con suddivisione territoriale e ruoli, rispetto di regole comuni (anche la regola dei tre giorni), collegamenti con ricettatori e committenti, modalità operative collaudate, intercettazioni, positioning del cellulare e attività di polizia giudiziaria. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di recidiva alla luce di precedenti penali e di un forte radicamento nel circuito criminale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    richiama la modalità di celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte tiene conto delle conclusioni scritte delle parti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.)

    articolo richiamato in relazione ai motivi di ricorso sulla motivazione dell'ordinanza e sull'esigenza che il giudice compia una autonoma valutazione; la Corte ritiene che il giudice abbia dato conto dell'autonomia valutativa

  • art. 416 cod. pen.

    violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416 cod. pen.)

    riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere: la Corte conferma che gli elementi raccolti sono idonei a delineare un'organizzazione stabile corrispondente alla fattispecie

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare

    norma relativa alla misura cautelare: la Corte trova congrua la motivazione sul pericolo di recidiva e sulla proporzionalità della misura originaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    applicazione dell'art. 616 c.p.p. per l'addebito delle spese e dei contributi in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione di merito delle prove: le censure che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione macroscopici o illogicità manifeste
  • La Corte valuta la congruità della motivazione del giudice di merito: se il giudice ha espresso specifiche ragioni e ha indicato elementi convergenti (intercettazioni, positioning, attività di polizia, ruoli e modus operandi), la decisione sulle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria difficilmente è censurabile
  • La prova della partecipazione ad associazione si può desumere da indizi concatenati che evidenzino stabilità dell'organizzazione, divisione di ruoli e regole comuni; la mera sporadicità dei contatti non è sufficiente a escludere l'appartenenza se esistono elementi di collegamento e collaborazione continuativa
  • Le censure sulla mancanza dell'elemento soggettivo o sull'assenza di un singolo elemento probatorio (es. filmati) trovano limitata rilevanza se vi è convergenza di altri indizi solidi; per essere accolte in Cassazione devono manifestare un chiaro vizio logico-motivazionale
  • Sulle misure cautelari la proporzionalità e l'alternatività (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono essere richieste, ma il ricorrente deve dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o l'inefficacia della misura cautelare originaria; precedenti penali e radicamento nel circuito criminale legittimano scelte più afflittive

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