Cassazione Penale, Sentenza n. 11349/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies D.L. 306/1992 (oggi art. 240-bis cod.pen.) su conti correnti intestati al ricorrente e a società da lui amministrate. Il ricorrente ha dedotto che le somme presenti nei conti provenivano da attività lecite (bonifici dall'Università Telematica Pegaso relativi a convenzioni 2013-2015) e che la Corte di appello non ha motivato adeguatamente il collegamento tra tali somme e le illecite attività del padre, condannato per partecipazione a clan camorristico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando insufficiente motivazione della Corte di appello circa la presunta fittizietà delle intestazioni e l'omessa considerazione della documentazione che comprovava entrate lecite. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, affinché sia verificato il nesso tra le somme e l'imputato condannato tenendo conto delle acquisizioni documentali della difesa.
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con L. 7 agosto 1992, n. 356) - oggi art. 240-bis cod.pen.
La presunzione relativa di illecita accumulazione prevista per la confisca allargata non opera automaticamente quando il bene è formalmente intestato a un terzo: l'accusa deve dimostrare che il terzo sia un fittizio intestatario e che vi sia sproporzione ingiustificata tra beni e redditi/attività.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci (Rv. 260247)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Distinzione tra confisca di prevenzione e confisca "allargata": solo la confisca di prevenzione consente di sottrarre beni che siano frutto di attività illecite o il loro reimpiego; i presupposti applicativi non coincidono totalmente.
Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci (Rv. 269711)
Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci
Per affermare l'interposizione fittizia il giudice deve indicare elementi fattuali sintomatici con gravita', precisione e concordanza tali da costituire prova indiretta della divergenza tra titolarità formale e disponibilità effettiva.
Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania (Rv. 239269)
Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania
Ribadito l'onere dell'accusa di dimostrare la fittizietà dell'intestazione quando il cespite risulta formalmente intestato a terzi.
Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang (Rv. 275406)
Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang
La valutazione della sproporzione deve considerare i redditi e l'attività esercitata dal terzo con riferimento al momento degli acquisti dei beni e non solo al momento dell'applicazione della misura; l'omessa motivazione su tali aspetti invalida il provvedimento.
Massime di principio
- La semplice intestazione formale di beni a un terzo non basta a provare la loro riconducibilità al soggetto condannato: spetta all'accusa dimostrare l'interposizione fittizia con elementi concreti e indicazioni di gravita', precisione e concordanza.
- Il giudice che ordina la confisca su beni intestati a terzi deve motivare specificamente perché ritiene insufficienti le prove documentali di legittimita' (es. bonifici tracciabili derivanti da attività lavorativa), confrontando le evidenze fornite dalla difesa.
- Quando il terzo produce documentazione che dimostra entrate lecite, il criterio della presunzione di illecita accumulazione non opera automaticamente: occorre una valutazione puntuale della provenienza dei flussi finanziari.
- Va valutata la tipologia di confisca invocata (preventiva vs "allargata"): solo nella confisca di prevenzione è possibile sottrarre beni che siano direttamente frutto di attività illecite o loro reimpiego; la differenza incide sull'onere probatorio e sui presupposti.
- La sproporzione tra beni e redditi va accertata rispetto al periodo e al momento degli acquisti, non limitandosi ai redditi dichiarati al tempo della misura, e tenendo conto delle attività economiche effettivamente svolte dal terzo.
- In presenza di contestazioni documentali (es. contratti e bonifici tracciabili) la clausola esplicativa del giudice deve indicare perché tali elementi non scalfiscono l'ipotesi dell'accusa; l'assenza di tale spiegazione rende il provvedimento annullabile.
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