Cassazione Civile, Ordinanza n. 35814/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, aveva rideterminato il reddito imponibile di una società per l'anno 2005 ai fini IRES, IRAP e IVA. L'accertamento si fondava sulla riqualificazione di autovetture storiche, contabilizzate dalla società come beni-merce/rimanenze, in immobilizzazioni materiali, con conseguente incremento del reddito minimo presunto e contestazione della non operatività. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo che le auto d'epoca, per la loro peculiare dinamica commerciale e per la permanenza più lunga nel magazzino, fossero correttamente classificate come beni destinati alla vendita e non come immobilizzazioni. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione sulla mancata produzione del PVC senza che ciò fosse stato dedotto; 2) violazione dell'art. 30 L. 724/1994 e degli artt. 41 e 53 Cost., assumendo che la disciplina delle società non operative si applicasse comunque e che la società non avesse fornito la prova contraria; 3) violazione dell'art. 2424-bis c.c. e dei principi contabili OIC 13 e 16, perché le auto storiche sarebbero state di fatto immobilizzazioni destinate a costituire un parco auto durevole; 4) insufficiente motivazione; 5) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla finalità di costituire un parco macchine consistente e non immediatamente rivendibile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, non essendo stata la decisione basata sulla mancata produzione del PVC. Ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo: ai fini del test di operatività dell'art. 30 L. 724/1994 rilevano solo i beni iscritti tra le immobilizzazioni, mentre i beni-merce/rimanenze ne restano fuori; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la destinazione delle auto storiche alla vendita, seppur non immediata, in conformità ai principi contabili OIC 13 e OIC 16. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché la censura di insufficiente motivazione non era più proponibile nella formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. applicabile ratione temporis e perché non era stato dedotto un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo questioni valutative e argomentazioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 30 L. n. 724 del 1994
La disciplina delle società non operative si fonda sulla correlazione tra beni patrimoniali e ricavi/proventi minimi presunti; ai fini del test contano i beni iscritti tra le immobilizzazioni, non i beni-merce correttamente iscritti tra le rimanenze.
art. 112 c.p.c.
È infondata la censura di ultrapetizione quando la sentenza non ha posto a fondamento della decisione il fatto processuale denunciato dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza per nullità della sentenza deve effettivamente colpire la ratio decidendi; se mira a un argomento non decisivo, è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È possibile censurare la violazione di legge solo se la decisione abbia realmente disapplicato o falsamente applicato la norma; nel caso concreto la CTR ha applicato correttamente la disciplina delle società di comodo e i principi contabili.
art. 2424-bis c.c.
La classificazione contabile deve essere coerente con la natura e destinazione dei beni: rimanenze per i beni destinati alla vendita, immobilizzazioni per i beni di uso durevole.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla soluzione accolta.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla soluzione accolta.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo applicabile, la censura è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né mere contestazioni valutative.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché la sua discussione in giudizio.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Occorre depositare e indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti a sostegno della censura di omesso esame.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380bis1 c.p.c.
Richiamato dalla parte per il deposito di memoria.
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis
Norma che ha introdotto il rito camerale richiamato in sentenza.
L. 25 ottobre 2016, n. 197
Legge di conversione del decreto-legge richiamato per il rito camerale.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., rendendo non più deducibile il vizio di insufficiente motivazione nei termini previgenti.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione della modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina delle società non operative, il test di operatività va condotto sulla base dei beni effettivamente iscritti tra le immobilizzazioni: i beni destinati alla vendita e correttamente contabilizzati come rimanenze restano esclusi dal calcolo dei ricavi minimi presunti.
- La classificazione contabile di un bene deve essere valutata in base alla sua effettiva destinazione economico-funzionale: è immobilizzazione il bene di uso durevole impiegato come strumento di produzione o investimento, mentre è rimanenza il bene destinato alla vendita, anche se la cessione non è immediata.
- Il contribuente, una volta attivata la presunzione di non operatività, può superarla dimostrando specifiche situazioni oggettive e straordinarie che abbiano impedito il raggiungimento della soglia; tuttavia tale prova contraria rileva solo se il bene rientra nel perimetro del test.
- Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo ammissibili doglianze sulla mera insufficienza della motivazione o sulla diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La doglianza di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se la decisione impugnata non si è effettivamente fondata sul fatto asseritamente introdotto d'ufficio dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →