Cassazione Penale, Sentenza n. 31498/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità, anche nella forma della detenzione domiciliare, proposta nell'interesse di un detenuto. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il provvedimento provvisorio di differimento nella forma della detenzione domiciliare già emesso dal Magistrato di sorveglianza, ma aveva poi rigettato la domanda nella sua formulazione più ampia, ritenendo compatibile lo stato di salute con la detenzione carceraria. Il ricorrente censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto pervenire a una conclusione opposta rispetto a quella del provvedimento provvisorio senza un miglioramento clinico, una modifica sostanziale delle condizioni di salute o una nuova perizia medico-legale; lamenta inoltre che la motivazione si sarebbe limitata a valorizzare l'assenza di obiettività strumentale rispetto alla sintomatologia motoria, senza adeguato approfondimento del quadro clinico. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione perché il Tribunale non avrebbe indicato quale struttura penitenziaria fosse idonea a garantire le esigenze cliniche rappresentate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha valorizzato il fatto che il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato le successive relazioni sanitarie acquisite dopo il provvedimento provvisorio, aveva spiegato che le patologie più rilevanti risultavano sostanzialmente compensate o non corroborate da obiettività strumentale, e aveva concluso per la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, demandando alla direzione sanitaria le cure e gli accorgimenti necessari. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione era coerente con i criteri applicabili al differimento facoltativo per motivi di salute e che non era necessaria una nuova perizia, poiché il ricorrente non aveva indicato specifiche ragioni di contrasto delle relazioni sanitarie. Quanto al secondo motivo, è stato escluso che il Tribunale dovesse indicare una struttura penitenziaria specifica, poiché il provvedimento impugnato non si fondava sulla praticabilità delle cure in un luogo di cura determinato, ma sulla praticabilità delle cure in ambito carcerario.
Norme richiamate
art. 147, comma primo, n. 2, c.p.
differimento facoltativo della pena detentiva per grave infermità
la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose e comunque da esigere un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione; occorre un bilanciamento tra interesse del condannato alle cure ed esigenze di sicurezza collettiva
art. 147, comma quarto, c.p.
il provvedimento di differimento dell’esecuzione della pena non può essere adottato o, se adottato, è revocato nel caso in cui sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti
il giudice deve considerare anche la pericolosità sociale del detenuto quale limite all'accoglimento del differimento
art. 52 d.lgs. 196 del 2003
omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
impone l'oscuramento dei dati identificativi in ragione delle condizioni di salute dell'interessato
Massime di principio
- Nel differimento facoltativo della pena per grave infermità non è richiesta una incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma una malattia grave che comporti serio pericolo per la vita, impossibilità di assicurare adeguate cure in carcere oppure sofferenze aggiuntive e incompatibili con il senso di umanità del trattamento penitenziario.
- Il giudice di sorveglianza deve compiere un bilanciamento tra esigenze di cura del condannato e esigenze di sicurezza della collettività, considerando sia l'idoneità astratta dei presidi sanitari sia la concreta possibilità di assistenza nella specifica situazione.
- La conferma o il rigetto dell'istanza può essere sorretta da una valutazione delle relazioni sanitarie successive al provvedimento provvisorio; non è necessaria una nuova perizia se il giudice dispone già di elementi clinici sufficienti e la parte non indica specifici profili di inattendibilità o di contrasto delle risultanze acquisite.
- Il sindacato di legittimità sulla decisione del tribunale di sorveglianza è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione, specie quando il giudice abbia dato conto delle emergenze mediche e delle ragioni per cui ritiene praticabili le cure in ambiente detentivo.
- L'obbligo di indicare con precisione la struttura penitenziaria o sanitaria sussiste solo quando il rigetto si fondi sulla concreta praticabilità delle cure in un ambiente sanitario determinato; non è imposto quando il giudice ritenga, in generale, che le cure siano eseguibili nella struttura carceraria di appartenenza.
- La pericolosità sociale del detenuto resta un dato rilevante ai fini del differimento della pena per motivi di salute e può concorrere al rigetto della richiesta, se concretamente valorizzata dal giudice di merito.
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