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Sentenza

Sentenza n. 750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 01403/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della richiesta di immediata attivazione delle misure di accoglienza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava il rigetto prefettizio della richiesta di immediata attivazione delle misure di accoglienza e la sentenza del TAR che lo aveva confermato. Deduceva la mancata partecipazione al procedimento e sosteneva di avere diritto all'accoglienza in quanto aveva già manifestato espressamente la volontà di chiedere la protezione internazionale, pur essendo ancora in attesa dell'appuntamento presso la Questura di Milano per la formalizzazione personale della domanda. Rappresentava inoltre di essere privo di fissa dimora e di mezzi di sussistenza. Secondo l'appellante, la manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale non era soggetta a forme particolari e non poteva essere subordinata alla previa comparizione personale presso la Questura.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha attivato le misure di accoglienza in favore dell'appellante. Il suo difensore ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il Consiglio di Stato, preso atto dell'intervenuta soddisfazione della pretesa, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi definitivamente sulla questione sostanziale relativa alla sufficienza della mera manifestazione di volontà ai fini dell'accesso all'accoglienza. Le spese sono state compensate. È stata inoltre confermata l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • artt. 1 e 14 d.lgs. 142/2015

    Sono richiamati nel dibattito sulla disciplina delle misure di accoglienza e sui relativi presupposti.

  • art. 6 d.lgs. 25/2008

    È richiamato con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale e alla loro rilevanza ai fini dell'accoglienza.

  • art. 2 d.lgs. 142/2015

    È invocato dall'appellante per sostenere che la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale non è soggetta a forme particolari.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 21/2015

    È richiamato dall'appellante in relazione alle modalità di manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.

  • art. 4 direttiva 2013/33/UE

    Secondo la valutazione cautelare richiamata in sentenza, consente agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli agli stranieri, purché compatibili con la direttiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa, insieme al GDPR, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di decidere nel merito le questioni controverse.
  • La dichiarazione del difensore munito dei relativi poteri, attestante l'intervenuta attivazione della misura richiesta e il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, consente al giudice di definire la controversia per cessazione della materia del contendere.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere, fondata sulla soddisfazione sopravvenuta della pretesa, non costituisce una decisione definitiva sulla questione interpretativa relativa ai presupposti sostanziali per l'accesso alle misure di accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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