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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4430/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia; il ricorrente ha dedotto: (1) errore nella valutazione dell'istanza di rimessione in termini per la proposizione dell'appello, sostenendo che la mancata notifica al nuovo difensore di fiducia dipese dall'omessa comunicazione della direzione dell'istituto penitenziario e costituiva causa di forza maggiore/nullità assoluta; (2) nullità del giudizio per omessa traduzione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto non risulta eseguito l'ordine di traduzione né risultano rinunce a comparire.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato in parte accolto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui la comunicazione della nomina del difensore di fiducia da parte del detenuto va trasmessa dal direttore dell'istituto solo all'autorità giudiziaria e non al professionista, spettando al detenuto l'onere di informare il difensore; la mancata informazione non costituisce causa di forza maggiore né invalida automaticamente gli atti processuali. Il secondo motivo è stato accolto: dagli atti risulta la mancata consegna dell'ordine di traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari, sicché la sua assenza all'udienza è stata determinata da legittimo impedimento. Ciò determina la nullità assoluta dell'udienza del 10/09/2020 e degli atti conseguenti; la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 123 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di nomina del difensore da parte del soggetto in stato detentivo, nelle forme dell'art. 123, deve essere comunicata dal direttore dell'istituto all'autorità giudiziaria ma non al professionista; l'onere di informare il difensore resta in capo all'imputato.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla rimessione in termini per la proposizione dell'appello; la Corte ha valutato che la causa addotta (mancata informazione del difensore) non costituisce causa di forza maggiore idonea a giustificare la rimessione quando derivi dalla negligenza del detenuto.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta dell'udienza quando l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento determinato dall'omessa esecuzione di un ordine di traduzione; applicata nel caso di omessa traduzione di un imputato sottoposto a misura coercitiva.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata la forma di esame del ricorso prevista dal decreto-legge, ossia le modalità semplificate introdotte per l'esame dei ricorsi in quel periodo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 23611/2014; Sez. 6, n. 28788/2020; Sez. 6, n. 27711/2021)

    Principio consolidato secondo cui la mancata informazione al difensore nominato da un detenuto non determina di per sé l'invalidità degli atti se la responsabilità deriva dalla negligenza del detenuto che non ha adempiuto all'onere di informare il professionista.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia da parte di un detenuto va comunicata dal direttore dell'istituto solo all'autorità giudiziaria; l'onere di informare il professionista è del detenuto: la sua omissione non costituisce automaticamente causa di forza maggiore né invalida gli atti processuali.
  • Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. occorre dimostrare una causa estranea e non imputabile all'imputato; la semplice negligenza del nominante nel non informare il difensore non è sufficiente.
  • Se l'imputato è sottoposto a misura coercitiva (carcere o arresti domiciliari) e la Corte dispone la sua traduzione, la mancata esecuzione dell'ordine di traduzione configura legittimo impedimento: l'udienza è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e gli atti conseguenti devono essere annullati.
  • In procedimenti con imputati detenuti, è prudente che il difensore verifichi sempre la ricezione dei decreti e degli ordini di traduzione comunicando tempestivamente eventuali omissioni della direzione dell'istituto e documentandole per preservare i diritti dell'assistito.
  • Quando si invoca la nullità per mancata comunicazione da parte dell'istituto penitenziario, è utile raccogliere prove formali (PEC, ricevute, attestazioni dell'istituto) per dimostrare la responsabilità dell'amministrazione carceraria; se la responsabilità è invece del detenuto, la probabilità di successo è limitata.

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