Sentenza n. 491/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 68544 del 12 agosto 2025 con cui la Prefettura - UTG di Genova ha disposto l'esclusione della Euro & Promos FM s.p.a. dal Lotto n. 1, CIG B1BFB18B6, della procedura aperta per l'affidamento del «Servizio di pulizia di locali adibiti a sedi degli Organismi della Polizia di Stato e degli Uffici e Caserme dell'Arma dei Carabinieri nel territorio della Città Metropolitana di Genova per un periodo di trentasei mesi»; - della relativa comunicazione di esclusione, pervenuta alla ricorrente il 12 agosto 2025; - di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli resi in seduta riservata, nelle parti in cui la stazione appaltante ha disposto l'esclusione dell'offerta di E&P dal lotto 1 della suddetta procedura, e, in particolare, del verbale della Commissione di gara n. 3 del 12 agosto 2025 per come richiamato nel suddetto provvedimento di esclusione; - ove occorrer possa, del par. 14 del disciplinare di gara, nella parte in cui stabilisce che «non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare»; - ove occorrer possa, del par. 14 del Bando tipo n. 1/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella parte in cui stabilisce che «non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare»; - ove occorrer possa, della nota del 14 luglio 2025 con cui la Prefettura ha attivato il soccorso procedimentale nei confronti di E&P chiedendo chiarimenti in relazione alle concrete modalità di attuazione della clausola sociale per la tutela della stabilità occupazionale e dell'impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; - dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione dell'appalto, ove medio tempore intervenuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto all'esito della gara de qua, con richiesta sin da ora di subentrare nell'esecuzione dello stesso e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell'art. 30, co. 5 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da una gara d'appalto per mancata indicazione, nell'offerta tecnica, delle modalità di attuazione delle clausole sociali
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato l'esclusione dal lotto n. 1 di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia di sedi della Polizia di Stato e di uffici e caserme dell'Arma dei Carabinieri. L'esclusione era motivata dalla mancata indicazione, nell'offerta tecnica, delle concrete modalità di attuazione delle clausole sociali previste dal disciplinare, relative alla tutela della stabilità occupazionale e alla garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate. Tali elementi sarebbero stati dettagliati soltanto nell'ambito del soccorso procedimentale attivato dalla stazione appaltante. La ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione, i verbali di gara, le pertinenti clausole del disciplinare e del bando-tipo ANAC, nonché l'attivazione del soccorso procedimentale, chiedendo anche, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro, con riserva di domanda risarcitoria per equivalente.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo che il TAR aveva sospeso l'efficacia dell'esclusione e riammesso l'impresa alla gara con ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Il venir meno dell'atto lesivo ha determinato la cessazione della materia del contendere, sicché il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dell'esclusione, al soccorso procedimentale e alla sanabilità delle dichiarazioni sulle clausole sociali. Le spese sono state compensate per l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla consistenza delle dichiarazioni relative al rispetto delle clausole sociali.
Norme richiamate
art. 16 del disciplinare di gara
Prevedeva le clausole sociali relative alla stabilità occupazionale e alle pari opportunità, la cui attuazione costituiva oggetto della controversia.
par. 14 del disciplinare di gara
non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare
La clausola era impugnata nella parte in cui escludeva la sanabilità mediante soccorso istruttorio dell'omessa indicazione delle modalità di attuazione delle condizioni sociali; la questione non è stata decisa nel merito.
par. 14 del Bando tipo n. 1/2023 ANAC
non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare
La legittimità della previsione era stata contestata, ma non è stata esaminata a causa della cessazione della materia del contendere.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente; tale domanda non è stata esaminata.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del rito in materia di procedure di affidamento; la sentenza ha definito il giudizio per cessazione della materia del contendere.
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