Sentenza n. 1769/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria dell’1 agosto 2022, n. 1429
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Earth ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria dell’1 agosto 2022, n. 1429. A seguito dell’ordinanza istruttoria del 21 aprile 2026, il Tribunale ha chiesto prova della notificazione del titolo esecutivo al Comune presso la sua sede, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha depositato la ricevuta di consegna della PEC del 3 agosto 2022 e la PEC del 17 gennaio 2025, entrambe in formato PDF e inviate all’indirizzo comuneroccaimperiale.segreteria@postacert.it, anziché al domicilio digitale dell’Ente risultante dall’indice delle pubbliche amministrazioni, udp.comuneroccaimperiale@postecert.it. Il formato depositato non consentiva inoltre di verificare l’effettiva notificazione del titolo.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile perché non è stato dimostrato l’adempimento dell’obbligo legale di notificare il titolo esecutivo all’amministrazione: le PEC prodotte erano in formato non idoneo a verificarne il contenuto e risultavano inviate a un indirizzo diverso dal domicilio digitale dell’Ente indicato nell’indice delle pubbliche amministrazioni. Il TAR ha inoltre revocato l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Osservato che con ordinanza del 21 aprile 2026, n. 703, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato che non vi era prova che il titolo portato all’ottemperanza fosse stato notificato all’amministrazione presso la propria sede, sicché il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 14, comma 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile se non risulta provata la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la propria sede. Nel caso concreto, la prova non è stata ritenuta idonea perché i documenti in PDF non consentivano di verificare l’effettiva notificazione e le PEC erano state inviate a un indirizzo diverso dal domicilio digitale dell’Ente risultante dall’indice delle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’azione è inammissibile quando non sia provata la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la propria sede, secondo quanto richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
- La prova della notificazione a mezzo PEC deve consentire di verificare l’effettivo invio del titolo all’indirizzo digitale corretto dell’amministrazione; la produzione di documenti in formato PDF non è sufficiente quando non consente di verificare la notificazione e l’indirizzo utilizzato non coincide con quello risultante dall’indice delle pubbliche amministrazioni.
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