Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1769/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria dell’1 agosto 2022, n. 1429

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Earth ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria dell’1 agosto 2022, n. 1429. A seguito dell’ordinanza istruttoria del 21 aprile 2026, il Tribunale ha chiesto prova della notificazione del titolo esecutivo al Comune presso la sua sede, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha depositato la ricevuta di consegna della PEC del 3 agosto 2022 e la PEC del 17 gennaio 2025, entrambe in formato PDF e inviate all’indirizzo comuneroccaimperiale.segreteria@postacert.it, anziché al domicilio digitale dell’Ente risultante dall’indice delle pubbliche amministrazioni, udp.comuneroccaimperiale@postecert.it. Il formato depositato non consentiva inoltre di verificare l’effettiva notificazione del titolo.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile perché non è stato dimostrato l’adempimento dell’obbligo legale di notificare il titolo esecutivo all’amministrazione: le PEC prodotte erano in formato non idoneo a verificarne il contenuto e risultavano inviate a un indirizzo diverso dal domicilio digitale dell’Ente indicato nell’indice delle pubbliche amministrazioni. Il TAR ha inoltre revocato l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Osservato che con ordinanza del 21 aprile 2026, n. 703, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato che non vi era prova che il titolo portato all’ottemperanza fosse stato notificato all’amministrazione presso la propria sede, sicché il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 14, comma 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;

    Il ricorso per ottemperanza è inammissibile se non risulta provata la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la propria sede. Nel caso concreto, la prova non è stata ritenuta idonea perché i documenti in PDF non consentivano di verificare l’effettiva notificazione e le PEC erano state inviate a un indirizzo diverso dal domicilio digitale dell’Ente risultante dall’indice delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’azione è inammissibile quando non sia provata la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la propria sede, secondo quanto richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
  • La prova della notificazione a mezzo PEC deve consentire di verificare l’effettivo invio del titolo all’indirizzo digitale corretto dell’amministrazione; la produzione di documenti in formato PDF non è sufficiente quando non consente di verificare la notificazione e l’indirizzo utilizzato non coincide con quello risultante dall’indice delle pubbliche amministrazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.