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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25714/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia grave. I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta capacità intimidatoria della minaccia e sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la difesa sosteneva una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una diversa attendibilità delle fonti di prova. Il terzo motivo riguardava la prescrizione: secondo la ricorrente non sarebbe stata applicabile la c.d. sospensione Orlando del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto indeducibili i primi due motivi perché consistevano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e mirando solo a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando l'applicabilità della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017 ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019), disciplina non abrogata retroattivamente dalle leggi successive. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    La sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla l. n. 103/2017, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla Corte.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha determinato un'abrogazione retroattiva della disciplina di sospensione della prescrizione.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Non ha determinato un'abrogazione retroattiva della disciplina di sospensione della prescrizione; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina da essa posta a sistema.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, S. U. 3akani, Rv. 216260

    Richiamata per il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Corte di sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito.

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175

    Richiamata per il principio secondo cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla l. n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, non essendo stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive.

  • Corte costituzionale n. 38 del 2026

    Richiamata come conferma della soluzione interpretativa sull'applicabilità temporale della sospensione della prescrizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di appello, quando la parte non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi di merito né procedere a un autonomo riesame del compendio probatorio sotto il profilo della rilevanza o dell'attendibilità delle fonti.
  • La deduzione della capacità intimidatoria di una minaccia e dell'attendibilità della persona offesa, se già scrutinata dal giudice di merito con motivazione congrua, non può essere rinnovata in cassazione come mera richiesta di diversa lettura dei fatti.
  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, senza effetti abrogativi retroattivi delle leggi successive; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 opera la disciplina successivamente posta a sistema.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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