Ordinanza n. 252/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento della dichiarazione unica autocertificativa e ordine di immediata cessazione dell'attività di agricampeggio, unitamente agli atti di sopralluogo e accertamento e al parere tecnico comunale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il parere del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castiadas, il verbale di sopralluogo di Laore Sardegna, il provvedimento interdittivo del Suap Associato dell'Unione dei Comuni del Sarrabus e gli atti di accertamento e provvedimento di Laore Sardegna. La controversia riguarda una dichiarazione unica autocertificativa presentata per l'avvio, a zero giorni, di un'attività di agricampeggio composta da due piazzole per camper, ciascuna dotata di bagno portatile, lavello per stoviglie e allacci per acqua ed elettricità. L'amministrazione ha ritenuto l'attività non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, rilevando la precarietà dei servizi, costituiti da una tenda adibita a toilette con secchio per la raccolta dei reflui e da una struttura esterna per il lavaggio priva di adeguati requisiti impiantistici e igienico-sanitari. A sostegno della conformità il ricorrente ha prodotto soltanto fotogrammi, presumibilmente estratti da una pagina web, relativi a un lavello multiuso e a una toilette pieghevole da campeggio. Dagli atti emerge inoltre che nella dichiarazione il ricorrente aveva qualificato l'attività come non soggetta a specifici requisiti igienico-sanitari, impedendo così l'attivazione del circuito dei controlli sanitari previsto dalla normativa regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto che i servizi igienico-sanitari messi a disposizione dei campeggiatori fossero precari e inadeguati sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene, anche perché privi di doccia e di lavabi per la cura personale. Ha escluso che i lavabi destinati alle stoviglie potessero essere utilizzati anche per l'igiene personale, sia per ragioni sanitarie sia perché la disciplina richiede che il lavello per le stoviglie e il lavatoio per i panni siano collocati all'interno di un ambiente aziendale attrezzato, mentre nel caso concreto il lavello era all'aperto. Il Collegio ha inoltre valorizzato la dichiarazione del ricorrente circa l'assenza di specifici requisiti igienico-sanitari, rilevando che essa aveva impedito l'attivazione dei controlli sanitari da parte dei servizi competenti delle aziende sanitarie locali. Non ravvisando quindi i presupposti cautelari, il TAR ha negato la sospensione degli atti impugnati e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare, la cui concessione è stata negata per l'insussistenza del fumus boni iuris.
art. 10, comma 2, l.r. Sardegna n. 11/2015
gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi
Impone la disponibilità di servizi igienico-sanitari idonei in rapporto al numero delle persone ospitabili.
art. 10, comma 3, l.r. Sardegna n. 11/2015
per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello di cui al comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni
Consente l'utilizzo dei servizi dell'abitazione solo in assenza di servizi adeguati nelle piazzole e richiede comunque il rispetto del rapporto numerico tra persone e servizi; impone inoltre un ambiente attrezzato interno alla struttura aziendale per lavello e lavatoio.
art. 29 l.r. Sardegna n. 11/2015
la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dai comuni territorialmente interessati, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti
Prevede un sistema di vigilanza e controllo coinvolgente, tra gli altri, l'amministrazione regionale, i comuni e i servizi igienici delle aziende sanitarie locali; la qualificazione dell'attività come non soggetta a requisiti igienico-sanitari ha impedito l'attivazione di tale circuito di controlli.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di atti interdittivi relativi all'esercizio di un'attività può essere negata quando, sulla base degli accertamenti e della documentazione disponibili, manchi il fumus boni iuris circa la conformità dell'attività ai requisiti igienico-sanitari applicabili.
- Per un'attività di agricampeggio, la mera disponibilità di servizi precari, privi di doccia e di lavabi per l'igiene personale, non è sufficiente a dimostrare il rispetto dell'obbligo di mettere a disposizione servizi igienico-sanitari idonei.
- I lavabi destinati al lavaggio delle stoviglie non possono essere ragionevolmente considerati equivalenti ai servizi destinati all'igiene personale; inoltre, quando la disciplina richiede un ambiente aziendale attrezzato, la collocazione del lavello all'aperto non soddisfa tale requisito.
- La dichiarazione del gestore secondo cui l'attività non è soggetta a specifici requisiti igienico-sanitari può impedire l'attivazione dei controlli sanitari previsti dalla normativa regionale e assumere rilievo nella valutazione della legittimità dell'intervento amministrativo interdittivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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