Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14793/2026 - Roma, Sezione 4

per la declaratoria - ​della illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla P.A. ex art. 117 cpa sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo​.

Giustizia amministrativa202608823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'Amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, riconosciuto dal Collegio come pienamente satisfattivo dell'interesse azionato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle particolarità della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno sulla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato il provvedimento con cui l'istanza è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo

    Il ricorso è stato proposto contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione; la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e tale provvedimento soddisfa integralmente l'interesse del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta abbia una valenza pienamente satisfattiva rispetto all'interesse azionato; in tal caso non occorre procedere all'accertamento dell'illegittimità del silenzio.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.