Cassazione Civile, Ordinanza n. 10375/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'irrogazione a un dipendente scolastico di una sospensione dal servizio per 6 giorni con privazione della retribuzione, disposta a seguito di contestazione disciplinare. Il lavoratore ha impugnato la sanzione sostenendo che, per i fatti contestati, il sistema sanzionatorio del d.lgs. 297/1994, richiamato dal CCNL scuola 2016-2018, prevedesse una sanzione massima di sospensione fino a un mese e che, proprio per questo, la competenza a irrogare la sanzione spettasse all'ufficio procedimenti disciplinari e non al dirigente scolastico. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 492 e 494 d.lgs. 297/1994 e con l'art. 29 del CCNL comparto scuola 2016-2018, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la corte d'appello aveva fondato il rigetto dell'eccezione di incompetenza del dirigente scolastico su due autonome rationes decidendi: da un lato, l'inammissibilità dell'eccezione per tardiva proposizione nel giudizio di primo grado; dall'altro, la sua infondatezza nel merito, ritenendo competente il dirigente scolastico ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9-quater, d.lgs. 165/2001, applicabile in base all'art. 22, comma 3, d.lgs. 75/2017. Il ricorrente ha censurato solo la seconda ratio, omettendo di contestare la statuizione di inammissibilità, ormai coperta da giudicato interno; per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. 165/2001
La Corte d'appello lo ha ritenuto norma attributiva della competenza disciplinare al dirigente scolastico nel caso concreto.
art. 22, comma 3 d.lgs. 75/2017
La norma è stata richiamata come disposizione che rende applicabile al caso l'art. 55-bis, comma 9-quater, d.lgs. 165/2001.
art. 492 d.lgs. 297/1994
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere che la fattispecie fosse punibile con sospensione fino a un mese.
art. 494 d.lgs. 297/1994
Richiamato insieme all'art. 492 ai fini dell'individuazione della sanzione edittale massima e della competenza disciplinare.
art. 29 CCNL comparto scuola 2016-2018
Richiamato dal ricorrente quale norma contrattuale di collegamento con la disciplina sanzionatoria del personale scolastico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17 l. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una di esse e lascia incontestata l'altra, poiché la ratio non impugnata si consolida e sorregge comunque il decisum.
- L'eccezione di incompetenza dell'organo che ha irrogato una sanzione disciplinare deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito; se il giudice di merito la dichiara tardiva e tale statuizione non è specificamente impugnata, essa diventa coperta da giudicato interno.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., non è sufficiente contestare solo la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello se permane ferma una autonoma statuizione processuale non aggredita.
- In tema di competenza disciplinare nel comparto scuola, la determinazione dell'organo competente va letta alla luce della disciplina speciale richiamata dalle norme di settore e dalle modifiche legislative intervenute, ma la censura di legittimità resta comunque preclusa se non supera tutte le rationes poste a base della decisione impugnata.
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