Sentenza del 19/12/2022 n. 37168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti impugnavano le cartelle di pagamento emesse a seguito di avvisi di accertamento che avevano recuperato maggiori redditi per l'anno (---). Denunciavano l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella perché effettuate in pendenza del giudizio di primo grado sull'avviso di accertamento, richiamando l'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (comma 6) che, a loro avviso, avrebbe vietato l'iscrizione a ruolo fino alla decisione di primo grado, e contestando altresì l'operazione come elusiva.
La decisione
I giudici di merito avevano ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo ritenendo che la fattispecie contestata non rientrasse nell'ambito dell'art. 37-bis evocato dai contribuenti e che una sentenza di parziale accoglimento incidesse solo sull'esigibilità della cartella e non richiedesse l'emissione di un nuovo ruolo. Successivamente l'Agenzia ha adottato provvedimenti di autotutela parziale, rideterminando gli importi; i contribuenti hanno definito e versato gli importi risultanti dalla autotutela. L'Agenzia ha quindi sgravato integralmente gli importi iscritti a ruolo relativi agli avvisi annullati e i contribuenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ha compensato integralmente le spese e ha escluso l'obbligo del cd. "doppio contributo unificato" dato che la rinuncia all'interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
La Corte di merito ha ritenuto che la fattispecie di abuso del diritto contestata non rientrasse nelle ipotesi disciplinate dall'art. 37-bis; pertanto l'iscrizione a ruolo durante il giudizio di primo grado è stata considerata legittima.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1-sexies
convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656
Il provvedimento è stato utilizzato come base normativa per la definizione (stralcio/definizione) dell'atto di autotutela parziale: i contribuenti hanno definito e versato gli importi risultanti e ciò ha reso superfluo il prosieguo del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, poiché la rinuncia/interesse sopravvenuto è avvenuta dopo la proposizione del ricorso.
L. 30 novembre 1994, n. 656
conversione del D.L. n. 564/1994
Norma di conversione richiamata per precisare la regolarità dell'istituto di definizione applicato dall'Agenzia tramite i provvedimenti di autotutela parziale.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione procede ad autotutela e ridetermina/annulla l'atto impugnato e il contribuente definisce e versa quanto richiesto, sorge spesso la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto d'interesse: il giudizio può diventare inammissibile.
- La legittimità dell'iscrizione a ruolo, quando il contribuente contesta l'accertamento per presunto abuso, dipende dall'esatta ricaduta normativa: non tutte le ipotesi di contestazione sono automaticamente riconducibili all'art. 37-bis; occorre verificare se la fattispecie rientri nei presupposti di quel comma.
- Una sentenza di parziale accoglimento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento incide sull'esigibilità della cartella ma, secondo i giudici in questa fattispecie, non richiede necessariamente l'emissione di un nuovo ruolo se l'Amministrazione ha già operato con provvedimenti di autotutela e sgravio.
- La definizione e il pagamento delle somme in sede di autotutela/definizione rendono spesso inefficaci le ulteriori prospettazioni giurisdizionali, con esiti di compensazione delle spese processuali.
- In caso di rinuncia all'interesse sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione non si applica l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato: la norma richiede che la rinuncia sia anteriore per far scattare la sanzione contributiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7975 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7993 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7969 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 1552 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7961 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 37051 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →