Cassazione Penale, Sentenza n. 03935/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fuccio impugnava la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora nelle province di Caserta e Benevento, deducendo: (i) insufficiente gravità indiziaria circa la sua consapevole partecipazione al patto corruttivo, contestando che il suo ruolo fosse solo di agevolatore di incontri o, al più, di intervento successivo e marginale; (ii) errata qualificazione giuridica della condotta come corruzione per atto contrario (art.319 c.p.) anziché per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.); (iii) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sproporzione della misura in relazione all'incensuratezza, alla marginalità e occasionalità del suo contributo, alla risalenza temporale dei fatti e all'assenza di una rete di relazioni estesa che giustifichi il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto in parte infondati alcuni rilievi, confermando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria e correttamente qualificato la condotta come corruzione per atto contrario (congiuntamente al reato di turbata libertà degli incanti), valorizzando intercettazioni e messaggi whatsapp che dimostravano la consapevolezza del Fuccio sull'accordo corruttivo e il suo ruolo di agevolatore. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancanza delle esigenze cautelari: ha rilevato la risalenza dei fatti (novembre 2022), la marginalità e occasionalità del contributo, l'assenza di un'articolata rete di rapporti e la cessazione del rapporto lavorativo, concludendo che la misura non risultava necessaria né proporzionata. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del GIP del 2/9/2025 e dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare (con comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art.626 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il contributo del Fuccio fosse valutabile come concorso nella corruzione, non come mero intervento postumo, laddove risulti consapevole e funzionale all'accordo corruttivo.
art. 319 cod. pen.
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: la Corte ha condiviso la qualificazione della condotta come corruzione propria (per atto contrario), ritenendo che le dazioni fossero funzionali all'alterazione della gara e alla attribuzione di punteggi gonfiati.
art. 318 cod. pen.
Corruzione per l'esercizio della funzione: la difesa ha invocato questa qualificazione alternativa, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari descrivessero invece un atto contrario ai doveri d'ufficio, non la mera induzione all'esercizio della funzione.
art. 321 cod. pen.
Norma riferita nel capo d'imputazione (atti arbitrari o connessi): presente tra i reati contestati; la pronuncia si è concentrata soprattutto su art.319 e art.353 con riguardo alla dinamica corruttiva.
art. 353 cod. pen.
Turbata libertà degli incanti: la Corte ha confermato che si tratta di reato di pericolo concreto, per il quale non è necessario il conseguimento dell'esito illecito della gara; è sufficiente l'idoneità degli atti a influenzarne lo svolgimento (ad es. attribuzione di punteggi gonfiati).
art. 273 cod. proc. pen.
Richiama il tema della gravità indiziaria nelle misure cautelari: la contestazione del ricorrente riguardava la valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha verificato che il giudice di merito abbia motivato congruamente tale valutazione senza errori logici.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla comunicazione della perdita di efficacia della misura: la Corte ha disposto che la cancelleria comunichi la perdita di efficacia al Procuratore generale in sede, ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Per disporre misure limitative della libertà personale il giudice deve motivare la gravità indiziaria in modo congruo e logicamente coordinato; il controllo di legittimità verifica la coerenza logica della motivazione ma non rifa la valutazione integrale delle prove.
- La mera partecipazione a incontri o la facilitazione di contatti può integrare il concorso nel reato di corruzione se è dimostrabile la consapevolezza dell'accordo corruttivo e la funzione del contributo nell'ottenimento dell'illecito.
- La qualificazione tra corruzione per atto contrario (art.319) e per l'esercizio della funzione (art.318) dipende dalla prova di un atto effettivamente contrario ai doveri d'ufficio o di un concreto apporto all'esercizio della funzione; l'esistenza di dazioni finalizzate all'alterazione della gara è compatibile con art.319.
- Il reato di turbata libertà degli incanti (art.353) è integrato dalla mera idoneità ad alterare lo svolgimento della gara; non è necessario che l'illecito riesca pienamente nel suo scopo perché si configuri il reato.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari, fattori come marginalità dell'intervento, occasionalità, risalenza temporale dei fatti e assenza di una rete relazionale estesa e persistente possono contrastare la sussistenza del pericolo di recidiva o di inquinamento delle prove, rendendo la misura non necessaria o sproporzionata.
- Le intercettazioni e i messaggi possono avere forte valore indiziario se dal loro tenore emerge consapevolezza e finalità illecita, ma la loro valutazione viene sottoposta al controllo di coerenza logica da parte della giustizia di legittimità senza rinnovare l'apprezzamento probatorio nel merito.
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