Ordinanza n. 4409/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 20/10/2020 n. 10662;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Commissario ad acta, della sentenza di ottemperanza relativa al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 10662/2020, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore, quale difensore antistatario, di euro 350,00 oltre spese generali, contributo previdenziale, IVA e interessi legali. Con la successiva sentenza n. 15082/2025 il TAR aveva accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire la pronuncia entro sessanta giorni e prevedendo, in caso di persistente inottemperanza, l’intervento di un Commissario ad acta entro ulteriori novanta giorni. Il reclamante ha dedotto che, nonostante tale previsione, il Commissario ad acta non aveva ancora provveduto al pagamento, chiedendo l’adozione di ogni misura utile a garantire la piena e concreta esecuzione delle pronunce.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo, ritenendo necessario accelerare la procedura di pagamento. Ha impegnato il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia a individuare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dandone formale notizia al reclamante, il funzionario che, quale eventualmente nuovo Commissario ad acta, dovrà dare esecuzione al comando giudiziale entro i successivi sessanta giorni. L’ordinanza non ha disposto sulle spese, in ragione della sua natura non decisoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta già individuato non provvede concretamente all’esecuzione del comando giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione competente di individuare un funzionario, anche eventualmente nuovo Commissario ad acta, assegnandogli un termine per portare a compimento l’esecuzione.
- L’effettività della tutela esecutiva consente al giudice dell’ottemperanza di adottare misure organizzative e temporali specifiche rivolte agli organi amministrativi competenti, includendo l’obbligo di comunicare formalmente al creditore l’individuazione del funzionario incaricato.
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