Sentenza del 29/03/2018 n. 2093 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Concessioni governative - Telefonia mobile - Accertamento, liquidazione e controlli - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché rivolto nei confronti dell'utente finale invece che del concessionario telefonico. Gli eventuali atti di accertamento devono essere notificati al concessionario, quale soggetto tenuto al versamento in qualità di sostituto d'imposta. Il ricorso dell'utente è quindi accolto, con annullamento dell'atto impugnato, nei limiti risultanti dal principio affermato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento e della riscossione della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972. Il meccanismo impositivo opera mediante sostituzione d'imposta: il concessionario di telefonia mobile, nella specie TIM, è tenuto a versare la tassa in qualità di sostituto d'imposta. Di conseguenza, l'utente finale non può essere direttamente destinatario dell'atto di accertamento relativo all'obbligo di versamento.
Norme richiamate
Art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972
La norma disciplina la tassa di concessione governativa relativa alla telefonia mobile. La riscossione è strutturata attraverso il meccanismo della sostituzione d'imposta, per cui il concessionario telefonico è il soggetto tenuto al versamento nei confronti dell'Amministrazione.
d.P.R. n. 641 del 1972
Il sistema normativo in materia di tasse sulle concessioni governative individua nel concessionario telefonico il sostituto d'imposta per il versamento della tassa, impedendo che l'accertamento venga direttamente rivolto all'utente finale.
Massime di principio
- Quando una tassa viene riscossa tramite sostituzione d'imposta, l'Amministrazione deve rivolgere l'accertamento al sostituto individuato dalla legge e non direttamente al soggetto che sostiene economicamente il costo.
- Nel settore della telefonia mobile, l'utente finale non è il destinatario corretto dell'atto di accertamento relativo al mancato versamento della tassa di concessione governativa; il destinatario deve essere il concessionario telefonico.
- Un atto notificato al soggetto sbagliato può essere illegittimo per difetto di legittimazione passiva, anche se il tributo è economicamente collegato al servizio utilizzato dal contribuente.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra soggetto inciso economicamente dal tributo, soggetto passivo formale e sostituto d'imposta: l'accertamento deve essere indirizzato al soggetto indicato dalla disciplina tributaria come obbligato al versamento.
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