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Sentenza

Sentenza n. 2278/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45181 del 9 agosto 2024 (doc. 1) con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla classe di concorso A022 –Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Puglia (posti n. 147 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”, e della “graduatoria definitiva di merito” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante (doc. 2), nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; - dell’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 (doc. 3) e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “Graduatoria definitiva di merito - CLC A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” (doc. 4), nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra: - dell’avviso ai candidati della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024 (doc. 5), con cui l’Ufficio ha precisato “che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei”, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua: - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 6); - del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” (doc. 7); - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale (doc. 8); nonché, comunque, sempre in parte qua, - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024 (doc. 9).

Giustizia amministrativa202411736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe A022 in Puglia, pubblicata con il solo elenco dei vincitori, nonché i successivi atti di scorrimento e integrazione della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A022, Regione Puglia, lamentando anzitutto l'omessa pubblicazione di una graduatoria comprensiva degli idonei non vincitori. Hanno dedotto la violazione della disciplina concorsuale, delle norme generali sul reclutamento pubblico, dei principi di pubblicità, trasparenza, legalità, buon andamento e parità di trattamento, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta illogicità, sostenendo di avere superato entrambe le prove con punteggi superiori al minimo e di avere conseguito punteggi superiori a quelli di alcuni vincitori. Hanno inoltre contestato la formazione della graduatoria sotto il profilo dell'asserito superamento del limite massimo dei posti riservabili e dell'errata applicazione della riserva del 30% prevista per i candidati con almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Nel corso del giudizio hanno ulteriormente contestato l'elenco degli idonei depositato dall'Amministrazione e gli atti successivi di scorrimento, senza proporre specifici motivi aggiunti. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità delle nuove censure, l'improcedibilità per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti e l'inammissibilità del ricorso collettivo per genericità, disomogeneità delle posizioni e potenziale conflitto di interessi tra i ricorrenti. Una ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata successivamente inserita tra i vincitori e immessa in ruolo.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda relativa all'omessa pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori. Ha ritenuto che la disciplina legislativa e il bando imponessero la formazione e pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, consentendo l'integrazione della graduatoria in caso di rinunce con candidati che avessero conseguito il punteggio minimo. L'idoneità deriva dal superamento del punteggio minimo ed è conoscibile attraverso l'area personale della procedura; pertanto, la mancata pubblicazione di una graduatoria autonoma degli idonei non viola i principi di pubblicità, trasparenza o tutela giurisdizionale. La scelta è stata ritenuta coerente con le esigenze di celerità delle procedure concorsuali collegate al PNRR e non manifestamente incostituzionale. Il giudice ha invece dichiarato inammissibili e improcedibili le censure relative all'asserita errata applicazione delle riserve. Le doglianze introdotte con la memoria del 3 maggio 2025 erano nuove e avrebbero dovuto essere proposte con motivi aggiunti notificati e depositati ai sensi dell'art. 43 c.p.a.; inoltre, l'elenco degli idonei e i successivi decreti di scorrimento e rettifica non erano stati autonomamente impugnati, sicché la decisione sarebbe divenuta inutiliter data e il ricorso era improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le medesime censure erano comunque inammissibili perché proposte collettivamente da candidati con posizioni non omogenee: alcuni aspiravano all'inserimento tra i vincitori, altri tra gli idonei, con possibile conflitto di interessi e senza specifica allegazione dell'utilità concreta del punteggio di ciascun candidato. Nei confronti della ricorrente che aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato interamente improcedibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso, senza imporre la pubblicazione di un elenco degli idonei non vincitori; consente l'integrazione della graduatoria in caso di rinunce.

  • art. 9 d.d. 2575/2023

    La disciplina del bando, conforme alla norma legislativa istitutiva, prevede la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e non di una graduatoria generale degli idonei non vincitori.

  • art. 13, commi 9 e 10, d.m. 205/2023

    Prevede la riserva del 30% dei posti a favore di chi abbia svolto almeno tre anni scolastici di servizio presso istituzioni scolastiche statali nei dieci anni precedenti, questione non esaminata nel merito per ragioni processuali.

  • art. 43 c.p.a.

    Le nuove ragioni a sostegno della domanda e le nuove domande connesse devono essere introdotte mediante motivi aggiunti notificati e depositati nei termini previsti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata impugnazione degli atti sopravvenuti che sostituiscono o modificano l'atto originario può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Le questioni rilevate d'ufficio sono state sottoposte al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 40 c.p.a.

    È stato richiamato dall'Amministrazione in relazione alla genericità del ricorso collettivo, senza costituire il principale fondamento autonomo della decisione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali disciplinate dall'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021, la pubblicazione della graduatoria può essere limitata ai vincitori entro il numero dei posti messi a concorso; non sussiste un obbligo di pubblicare anche una graduatoria degli idonei non vincitori, la cui idoneità è desumibile dal superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis.
  • La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori non impedisce l'eventuale integrazione della graduatoria in caso di rinunce, purché l'Amministrazione possa individuare i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo e conoscere la loro posizione nella procedura.
  • Le nuove censure concernenti gli atti impugnati e le nuove domande connesse non possono essere introdotte con una semplice memoria difensiva, ma devono essere proposte mediante motivi aggiunti notificati e depositati nel rispetto dell'art. 43 c.p.a.
  • La mancata impugnazione di atti sopravvenuti che rettificano, integrano o sostituiscono la graduatoria e incidono sul posizionamento dei candidati può determinare l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano omogenee, le domande abbiano identico oggetto e non sussista neppure un potenziale conflitto di interessi; la diversa aspirazione all'inserimento tra i vincitori o tra gli idonei esclude tale omogeneità.
  • Nel ricorso collettivo ciascun ricorrente deve allegare gli elementi concreti idonei a dimostrare il proprio interesse ad agire e l'utilità conseguibile; non è sufficiente una richiesta generica di collocazione nella posizione più favorevole della graduatoria.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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