Sentenza n. 11475/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 8684/2024 emessa dal tribunale di roma, sezione lavoro, giudice dott. conte, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 7720/2024, pubblicata in data 09/09/2024, notificata in data 10/11/2024, passata in giudicato. nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme retributive, ratei di tredicesima, accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente al pagamento di una somma, dei corrispondenti ratei di tredicesima e degli accessori di legge, ponendo inoltre le spese di lite a carico del Ministero. L'Amministrazione si è costituita con atto meramente formale e non ha depositato la relazione richiesta dal TAR.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato del Tribunale di Roma e di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Collegio ha inoltre applicato l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la penalità decorrerà soltanto dall'eventuale inosservanza dei termini fissati dal dispositivo e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso dopo la notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento degli accessori dovuti sulle somme riconosciute alla ricorrente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza della mancata esecuzione di un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata anche in relazione all'inottemperanza futura ai termini impartiti dal giudice; la sua decorrenza deve essere collocata dopo la scadenza di tali termini e il suo importo deve essere determinato secondo un parametro proporzionato, nel caso concreto gli interessi legali sulla somma dovuta.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione e la mancata produzione della relazione richiesta dal giudice non impediscono la decisione, quando dagli atti risulti documentalmente l'inadempimento del giudicato.
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