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Sentenza

Sentenza n. 1730/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento del Comune di Torre del Greco - 8° Settore Urbanistica Servizio Antiabusivismo Edilizio - Demolizioni - Dissesti Statici R.O. n. -OMISSIS-avente a oggetto “irrogazione sanzione pecuniaria” ex articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001; b) della Relazione in data 19 gennaio 2005 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torre del Greco; c) dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202305239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, nonché l’ordinanza di demolizione presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui le era stata irrogata, nella misura massima, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, a seguito dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Ha inoltre impugnato l’ordinanza di demolizione, sostenendo di non averla mai conosciuta. La censura principale, ritenuta assorbente, riguardava l’inapplicabilità ratione temporis della sanzione pecuniaria, poiché il termine di novanta giorni per ottemperare all’ordine di demolizione era già decorso nel 2005, prima dell’introduzione della sanzione ad opera dell’art. 17, comma 1, lettera q-bis, d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, poiché il Comune ha prodotto la prova della sua notificazione personale alla ricorrente il 22 febbraio 2005 e del rilascio di copia conforme il 16 febbraio 2005; il termine per impugnarla era quindi ampiamente decorso. Ha invece accolto il ricorso contro la sanzione pecuniaria e ne ha disposto l’annullamento. Richiamando il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023, il Collegio ha ritenuto che la sanzione introdotta nel 2014 non possa essere applicata quando il termine di novanta giorni per ottemperare all’ordine di demolizione sia inutilmente decorso prima dell’entrata in vigore della novella, anche se l’inottemperanza sia stata accertata successivamente. Le spese sono state compensate. È stata confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001

    La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione non è applicabile quando il termine di novanta giorni sia già inutilmente decorso prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto la sanzione.

  • art. 17, comma 1, lettera q-bis, d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014

    ha introdotto, con il comma 4-bis dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’irrogazione della sanzione pecuniaria in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione

    La novella del 2014 non può operare retroattivamente rispetto a un’inottemperanza già perfezionatasi per decorso del termine di novanta giorni anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L’inottemperanza all’ordine di demolizione si perfeziona allo spirare del termine assegnato, sicché la disciplina sanzionatoria applicabile deve essere individuata con riferimento a tale momento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell’entrata in vigore della l. n. 164/2014, abbia lasciato decorrere inutilmente il termine di novanta giorni assegnato per demolire e sia quindi già risultato inottemperante all’ordine di demolizione, anche se l’inottemperanza è stata accertata dopo l’entrata in vigore della novella.
  • Ai fini dell’applicazione temporale della sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, rileva il momento in cui l’inottemperanza si perfeziona per decorso del termine di novanta giorni, non il successivo momento dell’accertamento da parte dell’amministrazione.
  • La prova della notificazione personale dell’ordinanza di demolizione e del rilascio di una copia conforme è idonea a dimostrare la conoscenza dell’atto e a far decorrere il termine per la sua impugnazione; il ricorso proposto dopo il decorso del termine è irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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