Sentenza del 03/02/2022 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
ICI - Accertamento - Motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto valida la motivazione dell'accertamento quando essa consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (natura e misura). Non è richiesto che l'amministrazione dimostri in dettaglio nel provvedimento ogni fatto probatorio; la verifica di fatto compete al giudice chiamato a decidere sull'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In materia di ICI l'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento si considera assolto ogni qualvolta il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali (il 'an' e il 'quantum'). È sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa; le questioni relative all'effettivo verificarsi di tali fatti e alla loro idoneità a fondare l'imposizione restano demandate al giudizio di impugnazione dell'atto.
Massime di principio
- L'accertamento tributario è sufficientemente motivato se indica chiaramente l'oggetto e la misura della pretesa (an e quantum), anche senza fornire esaustiva disamina probatoria.
- Se il contribuente ritiene che i fatti indicati dall'ente non siano effettivamente verificati o non giustifichino l'imposizione, la tutela va esercitata in sede di impugnazione, dove tali questioni di fatto saranno valutate dal giudice.
- Per resistere a un accertamento, il contribuente dovrebbe contestare in modo specifico i fatti e le determinazioni numeriche indicate nell'atto, non soltanto lamentare generica carenza di motivazione quando gli elementi essenziali sono presenti.
- L'amministrazione è tenuta comunque a fornire nell'atto gli elementi essenziali della pretesa: descrizione dei fatti rilevanti e il metodo con cui è stata determinata la base imponibile e l'importo richiesto.
- In fase di redazione degli atti, è preferibile che l'amministrazione indichi le ragioni giuridiche e i fatti-sintesi che collegano la fattispecie all'imposizione, così da ridurre il rischio di annullamento per insufficiente motivazione.
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