Cassazione Penale, Sentenza n. 4222/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la convalida, disposta dal GUP di Padova, dei provvedimenti questorili che imponevano a entrambi l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia per la durata di 5 anni in occasione delle partite del Padova (compreso 20 minuti dopo l'inizio di ciascun tempo). Le censure contestavano: 1) la mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza; 2) il difetto di motivazione circa l'attribuzione dei fatti ai singoli (errori redazionali e carenza di specificazione, in particolare per Fiorin); 3) il mancato approfondimento della pericolosità soggettiva; 4) la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 401/1989 e la mancanza di motivazione sull'applicazione anche alle partite amichevoli; 5) la illegittimità della prescrizione della "doppia firma" anche per le trasferte.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto che la convalida fosse adeguatamente motivata: il GUP ha fatto espresso riferimento al provvedimento del Questore che documentava l'immediata vicinanza temporale dei fatti (tumulti verificatisi poche ore prima di una partita) e i precedenti amministrativi dei due soggetti, giustificando così le ragioni di necessità e urgenza. Quanto all'attribuzione, la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari (identificazione mediante indagini di polizia e riprese del circuito di videosorveglianza cittadino, con specifiche riprese per Cinefra e Fiorin) per la convalida del provvedimento, richiamando il principio giurisprudenziale che per il Daspo la convalida può fondarsi su un quadro indiziario e non sulla prova piena. Sulla inclusão delle "partite amichevoli" la Corte ha confermato che possono rientrare nella prescrizione se sono programmate e adeguatamente pubblicizzate, mentre la doppia firma anche per le trasferte è stata ritenuta legittima nel caso concreto alla luce della natura del campionato (gironi a prossimità territoriale) e dell'assenza di tempestive eccezioni da parte dei ricorrenti; la Corte ha comunque richiamato precedenti giurisprudenziali che in altri casi hanno ritenuto l'inasprimento ingiustificato se irragionevole.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 6 anche alle "partite amichevoli" purché queste siano programmate e adeguatamente pubblicizzate; inoltre ha ammesso, nel caso concreto, la reiterazione dell'obbligo di presentazione (doppia firma) anche per le trasferte quando ciò sia ragionevole e non renda impossibile l'adempimento
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Corte di cassazione, Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 1771 (richiamata)
Principio applicato: per la convalida dell'obbligo connesso al Daspo è sufficiente l'esistenza di un quadro indiziario che renda verosimile l'attribuzione dei fatti al destinatario; non è richiesta la prova piena
Massime di principio
- Per la convalida di un provvedimento tipo Daspo non è richiesta la prova piena: è sufficiente un quadro indiziario (es. identificazione, video, indagini di polizia) che renda verosimile l'attribuzione dei fatti al destinatario
- Le ragioni di necessità e urgenza possono essere adeguatamente dimostrate attraverso la combinazione di un episodio recente e la sussistenza di precedenti amministrativi simili, che evidenzino una propensione a comportamenti violenti
- Errori redazionali o imprecisioni formali non inficiano automaticamente la convalida se dal provvedimento emerge chiaramente il contenuto sostanziale e le fonti probatorie (es. videosorveglianza cittadina)
- Le "partite amichevoli" possono rientrare nelle prescrizioni antiviolenza se sono state programmate e pubblicizzate in modo tale da essere concretamente conoscibili dal destinatario della misura
- L'obbligo di doppia presentazione anche per le trasferte può essere legittimo quando le trasferte sono ragionevolmente raggiungibili (es. campionati con vicinorietà territoriale); tuttavia, se irragionevole rispetto ai tempi di spostamento, può essere modificato o ridotto
- Il destinatario della misura ha l'onere di contestare tempestivamente aspetti specifici del provvedimento: il silenzio o l'assenza di memorie può indebolire le censure su profili tecnici (es. modalità di firma, trasferta)
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