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Sentenza

Sentenza del 03/07/2023 n. 18748 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale IRPEF del 10% trattenuta sul bonus 2013 dal sostituto d'imposta, denunciando l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'addizionale previsti dall'art. 33 del D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010: in particolare, sosteneva che il bonus non superava il triplo della retribuzione fissa (requisito oggettivo) e che il datore di lavoro Lazard Srl non operava nel settore finanziario stricto sensu (requisito soggettivo), essendo una società di consulenza. L'Amministrazione ha negato il rimborso; giudici di merito (CTP e CTR Lombardia) hanno rigettato il ricorso ritenendo applicabile l'addizionale, anche alla luce della modifica normativa introdotta dal D.L. n. 98/2011 (comma 2-bis) e qualificando Lazard come soggetto operante nel settore finanziario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha valutato infondati i tre motivi: (1) il motivo sul giudicato esterno è infondato perché manca l'identità di parti e di petitum con le pronunce richiamate; (2) l'interpretazione dell'art. 33 del D.L. n. 78/2010 data dalla CTR è conforme alla giurisprudenza di legittimità: il comma 2-bis introdotto dal D.L. n. 98/2011 ha modificato la base imponibile rendendo applicabile l'addizionale sulla parte dei compensi che eccede la retribuzione fissa (a decorrere dal 17 luglio 2011), senza che sia più necessario il superamento del triplo della retribuzione fissa; (3) la platea soggettiva è da intendersi ampia: il requisito del 'settore finanziario' va interpretato nella sua globalità e complessità, ricomprendendo anche soggetti non soggetti a vigilanza formale ma operativi nella scena finanziaria (quali società di consulenza finanziaria), sicché Lazard Srl rientra nella categoria. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (Euro 2.500,00) e possibile applicazione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33 (conv. L. n. 122/2010)

    sui compensi attribuiti a titolo di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento

    Testo originario limitava l'addizionale ai compensi eccedenti il triplo della retribuzione fissa e ai dirigenti del settore finanziario; la Corte ha ritenuto però che, per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, la successiva modifica abbia cambiato la base imponibile.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (conv. L. n. 111/2011) - introduzione del comma 2-bis

    Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione

    La Corte interpreta il comma 2-bis come variante della base imponibile applicabile ai compensi erogati da 17/7/2011 in poi, estendendo l'addizionale alla quota che eccede la retribuzione fissa e tacitamente abrogando il precedente riferimento al triplo della retribuzione per questi fatti concreti.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011

    la base imponibile dell'addizionale deve intendersi stabilita nella quota della retribuzione che eccede il triplo di quella fissa annua

    L'Amministrazione proponeva un'interpretazione restrittiva anteriore alla novella; la Corte ritiene che la successiva modifica normativa e la relativa ratio amplino la base imponibile per i compensi successivi al 17/7/2011.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - T.U.B.)

    Citato dal ricorrente per delimitare il concetto di 'settore finanziario' riferendolo agli intermediari vigilati; la Corte ritiene invece che il perimetro della norma fiscale sia più ampio e non coincida esclusivamente con gli operatori disciplinati dal T.U.B.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014

    La Consulta ha già respinto la questione di legittimità dell'art. 33; la motivazione evidenzia che il criterio di selezione dei soggetti interessati è la capacità potenziale della retribuzione variabile di incidere sulla stabilità finanziaria, senza delimitazioni rigorose del 'settore finanziario'. La Cassazione si richiama a tale orientamento per una lettura ampia della platea.

Massime di principio

  • A decorrere dal 17 luglio 2011 l'addizionale del 10% si calcola sulla parte del compenso variabile che eccede la retribuzione fissa, senza che sia richiesto il superamento del triplo della parte fissa per i fatti concreti successivi a tale data.
  • Il concetto di 'settore finanziario' va interpretato in senso ampio e funzionale alla ratio preventiva della norma: rientrano anche soggetti non vigilati formalmente ma operativi sulla scena finanziaria (es. consulenti finanziari), se la loro attività è idonea a generare rischi o distorsioni analoghe a quelle delle imprese finanziarie.
  • Le circolari dell'Amministrazione, pur utili, non vincolano la giurisprudenza di legittimità: la interpretazione autentica può emergere dal confronto tra testo normativo, novella e finalità legislative.
  • Per far valere un precedente favorevole (res judicata sostanziale) occorre identità di parti, di petitum e di causa petendi; non basta l'identità della questione giuridica.
  • In caso di contestazione è rilevante stabilire la decorrenza temporale degli emolumenti (prima o dopo la modifica del 2011) perché la disciplina della base imponibile cambia in funzione della data di erogazione.
  • Per il contribuente che intenda impugnare, la strategia più rilevante è provare che il datore non rientra nel perimetro 'finanziario' così come interpretato dalla giurisprudenza o che l'emolumento non eccede la retribuzione fissa (ove contesti la base imponibile).

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