Cassazione Penale, Sentenza n. 946/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ivrea per il reato di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. L'unico motivo dedotto è la censura sulla applicazione della recidiva reiterata specifica: si lamenta che la recidiva, pur contestata nel decreto di citazione, non fosse riportata nella sentenza di primo grado e che la Corte d'appello l'abbia applicata senza un concreto accertamento della maggiore pericolosità sociale del reo, stante il modesto quantitativo di droga sequestrata e gli intervalli temporali (5 e 3 anni) dalle precedenti condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia semplicemente riproposto le medesime doglianze già valutate in sede d'appello senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale; i motivi erano formulati in modo non specifico e miravano a una rivalutazione di fatti e apprezzamenti di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto la motivazione della Corte d'appello puntuale e coerente: i giudici del gravame hanno valutato il curriculum criminale dell'imputato (precedenti specifici), la modalità di consumazione del reato (elementi di professionalità e spregiudicatezza, coinvolgimento di familiari) e hanno fornito adeguata motivazione circa la sussistenza della maggiore capacità a delinquere giustificante l'aumento per recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9/10/1990 n. 309, art. 73, co. 5
Norma sostanziale qui applicata per il reato di detenzione di stupefacenti. Nel caso, pur essendo quantità modeste, l'articolo è stato ritenuto integrato; la maggiore pena derivante dalla recidiva è stata giustificata dai giudici sulla base della capacità a delinquere emersa dal curriculum criminale e dalle modalità del fatto.
D.L. 137/2020, art. 23, co. 8 (conv. L. 176/2020) (provvedimenti su udienza senza discussione orale)
Norma procedurale che regola la presentazione delle conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; il procedimento ha seguito tale modalità e le parti hanno depositato conclusioni scritte.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, co. 1
Limita la estensione delle deduzioni nel ricorso per Cassazione e impone sintesi nei termini della motivazione; qui è richiamata per sottolineare i limiti di formulazione dei motivi.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna al pagamento delle spese e la possibilità di sanzioni in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (ex multis: Corte Cost. sent. n.185/2015; Cass. Sez. 2 n. 50146/2015)
Principio secondo cui l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice, il quale deve però fornire adeguata motivazione circa l'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere. La Corte ha richiamato tali principi per valutare la correttezza della motivazione della Corte d'appello.
Corte Cost. sent. n.186/2000 (richiamata)
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alle spese e sanzioni; la Corte ha ritenuto insussistente l'assenza di colpa che avrebbe escluso la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è preclusa dal rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito operate dai giudici di merito (es. apprezzamenti sulla recidiva e pericolosità sociale) salvo vizio di motivazione palese o illogicità manifesta.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione rispetto a questioni di recidiva, è necessario dimostrare che la motivazione della Corte territoriale è illogica, contraddittoria o insufficiente; mere riproposizioni delle argomentazioni già discusse in appello sono inammissibili.
- L'aumento di pena per recidiva rientra nella sfera discrezionale del giudice, che però deve motivare adeguatamente l'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore propensione a delinquere.
- Nei reati minori di stupefacenti, il giudice deve comunque valutare concretamente la rilevanza del quantitativo e le condizioni personali del reo; tuttavia, se la Corte territoriale compie tale verifica e la esplicita, la Cassazione difficilmente la rimetterà in discussione.
- Proceduralmente, i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la genericità o la mancata comparazione con la motivazione di merito comportano il rischio di inammissibilità.
- La mancata menzione formale di elementi nel provvedimento di primo grado (es. omissione di indicazione della recidiva) può essere sanata in appello se ritenuta errore materiale e adeguatamente motivata, e tale sanatoria difficilmente è sindacabile in Cassazione salvo vizi formali o di motivazione.
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