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Sentenza

Sentenza n. 209/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la Declaratoria d’illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202507280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’istanza di visto era collegata a un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, su richiesta nominativa del potenziale datore di lavoro. Il ricorrente assumeva il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il giudizio ha tuttavia riguardato l’incidenza sopravvenuta dell’art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, applicabile ai lavoratori cittadini pakistani: tale disposizione sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa, da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, del positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge e sospende, nelle more, i procedimenti per il rilascio dei visti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, per effetto dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024, l’efficacia del nulla osta rilasciato al cittadino pakistano era sospesa fino all’eventuale conferma espressa dello Sportello Unico per l’Immigrazione. In assenza di un nulla osta efficace, l’Ambasciata non avrebbe potuto utilmente concludere il procedimento con il rilascio del visto, potendo soltanto adottare un provvedimento negativo o soprassessorio e prendere atto della sospensione, in attesa delle determinazioni di uffici diversi dal MAECI e non convenuti in giudizio. Poiché tali accertamenti appartengono a una procedura strutturalmente e funzionalmente autonoma, sebbene collegata a quella relativa al visto, il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia ex art. 117 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorrente impugna il silenzio serbato dalla Rappresentanza Diplomatica a Islamabad

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la pronuncia è stata esclusa perché è venuto meno l’interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda

    È stato indicato dal ricorrente quale termine per la conclusione del procedimento relativo al visto, ma non ha condotto alla declaratoria di illegittimità del silenzio.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica

    Prevede, per le categorie di lavoratori interessate, la verifica dei requisiti e delle procedure da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro prima del rilascio del nulla osta.

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche

    La sospensione dell’efficacia del nulla osta impedisce all’autorità consolare di procedere utilmente al rilascio del visto e determina, finché non intervenga la conferma dello Sportello Unico, l’assenza di un interesse concreto e attuale alla definizione del procedimento consolare.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    Fino al 31 dicembre 2025 [...] i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka

    Estende temporalmente e soggettivamente l’applicazione delle verifiche e della sospensione ai lavoratori cittadini pakistani, tra cui il ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legge sospende l’efficacia del nulla osta al lavoro subordinato fino alla conferma espressa del positivo espletamento di verifiche affidate allo Sportello Unico per l’Immigrazione, l’autorità consolare non può utilmente concludere il procedimento di rilascio del visto sulla base del nulla osta sospeso.
  • Il procedimento relativo alle verifiche sul nulla osta e quello relativo al rilascio del visto, pur collegati, possono costituire procedimenti strutturalmente e funzionalmente autonomi, affidati a uffici diversi; l’autorità consolare non è tenuta a definire il procedimento di visto in senso favorevole prima della conclusione delle verifiche di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la pronuncia di merito richiede un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento; tale interesse viene meno quando una sospensione legislativa rende non utilmente definibile il procedimento fino all’adozione di un atto presupposto da parte di un’amministrazione diversa e non convenuta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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