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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25876/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società, operante come consolidante in un gruppo in regime di consolidato fiscale, aveva presentato istanza di rimborso IRES per alcuni anni d’imposta, chiedendo la restituzione della maggiore imposta versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008. Formatasi la conseguente posizione di silenzio-rifiuto, la contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado e poi in appello per l’annualità 2008, mentre le annualità 2005-2007 non erano più controverse. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sola statuizione relativa al 2008, con un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, sostenendo che la norma, per l’anno 2008, avrebbe consentito soltanto la deduzione dell’IRAP dalla base imponibile IRES, ma non anche il rimborso dell’eccedenza eventualmente versata se la deduzione non fosse stata operata; secondo l’Ufficio, il diritto al rimborso sarebbe stato previsto solo per i periodi d’imposta anteriori al 2008.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’interpretazione sostenuta dall’Agenzia, qualificandola come irragionevole perché spezza la simmetria tra il diritto alla deduzione e il correlato diritto al rimborso della maggiore imposta pagata in assenza di deduzione. La Corte ha affermato che il diritto alla deduzione incide sulla misura dell’obbligazione tributaria e che, se il contribuente non se ne avvale e versa più del dovuto, sorge il diritto al rimborso della maggiore somma indebitamente versata. La soccombenza dell’Agenzia ha comportato la condanna alle spese e l’esclusione dell’ulteriore contributo unificato. Per le annualità 2005-2007 la decisione era già passata in giudicato per acquiescenza espressa dell’Agenzia, limitata nel ricorso alla sola annualità 2008.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 185/2008

    "1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ... un importo pari al 10% dell'imposta regionale sulle attività produttive ..."; "2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori ... i contribuenti hanno diritto ... al rimborso ... fino ad un massimo del 10% dell'Irap"

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il diritto alla deduzione per il 2008 non esclude il diritto al rimborso della maggiore IRES versata qualora la deduzione non sia stata fruita; esiste una simmetria tra deduzione e rimborso della maggiore imposta indebitamente pagata.

  • art. 99, comma 1, TUIR

    Richiamato come norma che consente la deduzione dell’importo calcolato secondo l’art. 6 del d.l. n. 185/2008 dalla base imponibile.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Richiamato quale termine per la presentazione dell’istanza di rimborso relativa ai periodi d’imposta anteriori e, nel caso concreto, quale riferimento procedurale dell’istanza di rimborso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria riconosce una deduzione da una determinata base imponibile, la mancata fruizione della deduzione non elimina, di regola, il diritto del contribuente a ottenere il rimborso della maggiore imposta indebitamente versata, se il prelievo risulta superiore al dovuto.
  • Tra il diritto alla deduzione e il diritto al rimborso della maggiore imposta versata esiste una necessaria simmetria logico-giuridica: la deduzione incide sulla conformazione dell’obbligazione tributaria e, se non esercitata, può generare un pagamento indebito ripetibile.
  • L’interpretazione di una disciplina fiscale non può spezzare senza plausibile giustificazione la correlazione tra meccanismo di abbattimento dell’imponibile e tutela restitutoria del contribuente che abbia versato più del dovuto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
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