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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24677/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata contestata a un esercente del settore giochi la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012, per avere consentito a clienti, tramite gli strumenti messi a disposizione nell’esercizio, l’accesso a postazioni di gioco online vietato dalla normativa vigente. All’autore della violazione era stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 20.000 ai sensi dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della l. n. 208/2015. L’interessato propose opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha invocato la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria posta a base del provvedimento. L’Agenzia resistente ha depositato il provvedimento con cui l’Ufficio dei Monopoli ha annullato in autotutela l’ordinanza-ingiunzione e disposto lo sgravio del ruolo. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese a carico della controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto che, per effetto dell’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione e della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria, è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, le spese di tutti i gradi di giudizio dovessero essere integralmente compensate, valorizzando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale e il fatto che l’annullamento amministrativo è derivato da tale intervento, senza applicare la regola della soccombenza virtuale. Ha escluso anche l’ulteriore contributo unificato, non trattandosi di rigetto o inammissibilità/improcedibilità per ragioni processuali ordinarie ma di cessazione sopravvenuta dell’interesse.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 conv. in l. n. 189/2012

    norma che costituiva il presupposto della violazione amministrativa contestata; la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso sulla sanzione applicata

  • art. 1, comma 923, primo periodo, l. n. 208/2015

    base normativa della sanzione amministrativa irrogata

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    rito dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, incluso il sopravvenuto venir meno dell’interesse all’impugnazione

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "gravi ed eccezionali ragioni"

    consente la compensazione integrale delle spese in presenza di ragioni eccezionali, come la novità della questione e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non opera l’ulteriore importo del contributo unificato quando la decisione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità per i consueti esiti sfavorevoli

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito di documenti sopravvenuti che dimostrino il venir meno dell’interesse all’impugnazione è ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., se tali documenti incidono sull’ammissibilità del ricorso.
  • L’interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se il provvedimento impugnato viene annullato in autotutela, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale, potendo la Corte disporre la compensazione integrale quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, quali la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma posta a base dell’atto.
  • La sopravvenuta eliminazione del provvedimento amministrativo impugnato, unita alla caducazione costituzionale della norma sanzionatoria, può giustificare la compensazione totale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
  • Quando l’esito del giudizio non è un rigetto o una declaratoria di inammissibilità/improcedibilità per ragioni ordinarie, ma la cessazione sopravvenuta dell’interesse per effetto dell’annullamento dell’atto, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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