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Sentenza

Sentenza n. 800/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 147/2025, depositata e resa pubblica il 25.03.2025.

Giustizia amministrativa202501955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 147/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Deduceva, in sostanza, la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento delle statuizioni giudiziali, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e il pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato in parte, accertando l'inadempimento del Ministero rispetto all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi 60 giorni, con facoltà di subdelega. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo adeguata la previsione, contenuta nella sentenza da eseguire, di interessi legali e rivalutazione nei limiti dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La sentenza richiama l'art. 114 c.p.a. e, in motivazione, l'articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La disposizione costituisce la base del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive; la penalità di mora può essere negata quando risultino già previste misure economiche idonee a compensare il ritardo.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991

    La previsione di interessi legali e rivalutazione, nei limiti stabiliti dalla norma, è stata ritenuta equa e sufficiente anche ai fini della valutazione della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire preveda già interessi e rivalutazione in misura ritenuta equa e idonea a compensare il ritardo nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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