Sentenza n. 1635/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulla diffida a rettificare la certificazione di destinazione urbanistica relativa all’assoggettamento dell’area a vincolo cimiteriale; con motivi aggiunti, relazione comunale sulla regolarità della certificazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 25 marzo 2026, con cui contestava la certificazione comunale del 24 marzo 2026, depositata in un giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, secondo la quale la particella di sua proprietà ricadeva nel 1998 nel perimetro cimiteriale di 100 metri. Ha chiesto la rettifica della certificazione, lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere espressamente, l’applicabilità del silenzio-rifiuto alla richiesta di correzione e un difetto di motivazione, e sostenendo l’erroneità della certificazione e la necessità di attivare i poteri di controllo. Con motivi aggiunti ha impugnato la relazione del 7 luglio 2026, depositata dal Comune, che attestava la regolarità della certificazione. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità, rilevando che l’istanza mirava a un riesame valutativo e non alla correzione di un mero errore materiale, e che il ricorso tentava di introdurre in questa sede una controversia sull’erroneità del certificato da far valere in altro giudizio; nel merito ha sostenuto la correttezza della certificazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, per la natura non provvedimentale dell’attività richiesta ed esercitata e per difetto di interesse. Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa, non costitutiva: un’eventuale sua erroneità non incide sulla legittimità dei successivi provvedimenti amministrativi quando questi siano fondati su una corretta ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto. Non è stata quindi esaminata nel merito la pretesa erroneità della certificazione né riconosciuto un obbligo di provvedere sulla richiesta di riesame. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese, liquidate in 2.500 euro, oltre accessori di legge, in favore ciascuno del Comune e del controinteressato.
Massime di principio
- Il certificato di destinazione urbanistica ha natura dichiarativa e non costitutiva degli effetti giuridici; pertanto, l’eventuale erroneità del certificato, di per sé, non determina l’illegittimità dei successivi provvedimenti amministrativi fondati su una corretta ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto.
- È inammissibile l’impugnazione del silenzio relativa a una richiesta che, per la sua natura, non attiva un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere; è altresì necessario che il ricorrente dimostri un interesse concreto alla contestazione dell’attività amministrativa impugnata.
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