Sentenza del 21/12/2016 n. 26510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al maggior contributo unificato richiesto per due ricorsi davanti al TAR Lombardia. Sosteneva che il contributo dovuto fosse di 500 euro per ciascun ricorso, anziché di 2.000 euro, poiché le cause avevano natura risarcitoria e non riguardavano l’affidamento di lavori, servizi o forniture. Contestava inoltre la legittimazione passiva dei soggetti indicati e la validità della notifica degli inviti al pagamento, effettuata presso il domicilio eletto dal procuratore nei giudizi amministrativi. I Ministeri hanno eccepito che la cartella non poteva essere impugnata per contestare il merito della pretesa, già formalizzata negli inviti al pagamento previamente notificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dei Ministeri, ritenendo che l’eccezione sull’inammissibilità dell’impugnazione fosse rilevabile d’ufficio e proponibile anche in appello. Gli inviti al pagamento, qualificabili come atti impositivi autonomamente impugnabili, erano stati regolarmente notificati e non erano stati contestati nei termini. Di conseguenza, la successiva cartella poteva essere impugnata soltanto per vizi propri, non per mettere in discussione il fondamento del maggior contributo unificato. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, correggendo però la motivazione della sentenza: non per carenza di legittimazione passiva dei convenuti, ma perché la cartella era stata utilizzata per contestare tardivamente il merito della pretesa. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 6-bis e 6-ter
Disciplina la determinazione del contributo unificato nei giudizi amministrativi. La società invocava l’applicazione dell’importo previsto per controversie risarcitorie, mentre l’amministrazione aveva richiesto quello più elevato relativo all’affidamento di lavori, servizi o forniture. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché la contestazione era stata proposta tardivamente contro la cartella.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248
L’invito al pagamento o all’integrazione del contributo unificato contiene l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all’iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.
L’invito al pagamento costituisce un atto autonomo, con una pretesa impositiva puntuale e non condizionata, e deve essere impugnato tempestivamente. La notifica presso il domicilio eletto nel giudizio amministrativo è stata ritenuta regolare.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Gli atti impositivi autonomamente lesivi, tra cui gli inviti al pagamento qualificabili come avvisi di accertamento, devono essere impugnati nei termini previsti. La mancata impugnazione rende preclusa la contestazione del merito mediante l’impugnazione di un successivo atto consequenziale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Il divieto in appello riguarda le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
La verifica dell’ammissibilità della domanda giudiziale e della possibilità di impugnare l’atto può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, quindi non è soggetta alla preclusione prevista per le eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La società lo richiamava in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ma la questione è rimasta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Art. 102 c.p.c.
Richiamato dalla società per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate; la Corte non ha dovuto esaminare il tema perché ha definito il giudizio per l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella.
Massime di principio
- Quando un atto precedente, come un invito al pagamento o un avviso di accertamento, contiene una pretesa tributaria precisa e non condizionata, deve essere impugnato autonomamente entro il termine di legge.
- Se l’atto impositivo non viene contestato tempestivamente, il successivo atto della riscossione, come la cartella di pagamento, può essere impugnato soltanto per vizi propri, ad esempio errori formali, difetti di notifica o irregolarità della riscossione.
- Non è normalmente possibile utilizzare l’impugnazione della cartella per recuperare contestazioni relative al merito dell’imposta o del contributo già contenute in un atto precedente divenuto definitivo.
- La regolarità della notifica va valutata secondo le norme speciali applicabili al singolo procedimento: per gli inviti relativi al contributo unificato, la notifica presso il domicilio eletto nel giudizio amministrativo può essere valida anche se non effettuata presso la sede della società.
- Le questioni relative all’ammissibilità della domanda e alla possibilità stessa di impugnare un determinato atto possono essere rilevate d’ufficio anche in appello o in cassazione, senza essere bloccate dal divieto di eccezioni nuove.
- La mancata impugnazione dell’atto presupposto non può essere superata dimostrando soltanto che il contribuente riteneva errata la qualificazione giuridica o l’importo della pretesa: occorre contestare tempestivamente l’atto che per primo rende attuale la pretesa.
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