Ordinanza ingiunzione o revoca n. 303 del 29/04/2026
Provvedimento del 29 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che, nella gestione del servizio LepidaID/SPID, Lepida S.c.p.A. aveva configurato l’applicativo "Backoffice LepidaID - Operatore" in modo da consentire a una platea molto ampia di operatori l’accesso a dati e documenti di tutti gli utenti, senza adeguate limitazioni e senza idonei presidi di sicurezza e minimizzazione. Ha inoltre rilevato la conservazione, presso gli sportelli, delle copie dei documenti dei richiedenti e l’assenza di adeguati controlli automatizzati sulle verifiche verso banche dati autoritative. È stata contestata anche un’informativa non corretta sul ruolo di contitolarità nei soli casi di identità pregresse FedERa. Il Garante ha invece archiviato il profilo relativo alla conservazione dei log di transazione sotto il profilo della sicurezza/integrità, ritenendo adeguate le misure di conservazione, e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro, disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Lepida S.c.p.A. sanzionata per illecite modalità di accesso, conservazione e trasparenza nel servizio LepidaID/SPID
Lepida S.c.p.A. - violazioni nella gestione del servizio LepidaID/SPID e sanzione pecuniaria
Il provvedimento riguarda Lepida S.c.p.A., gestore di identità digitale SPID, nell’ambito di un programma di verifiche del Garante sui provider di identità digitale. L’istruttoria ha riguardato, in particolare, l’assetto del servizio LepidaID, le funzionalità dell’applicativo "Backoffice LepidaID - Operatore", la conservazione dei documenti degli utenti, le verifiche presso banche dati autoritative, la conservazione dei log di transazione e la chiarezza delle informative rese agli interessati.
Origine del procedimento e attività ispettiva
Il Garante ha effettuato controlli ispettivi e richieste di informazioni ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Lepida aveva gestito in precedenza il sistema FedERa e poi, come gestore SPID accreditato da AgID, aveva consentito il riuso di identità pregresse per il rilascio di identità LepidaID. La platea di trattamento era molto ampia: oltre 1,5 milioni di identità rilasciate, circa 1.800 sportelli LepidaID e oltre 7.000 operatori abilitati.
Accesso ai dati e ai documenti degli utenti
L’Autorità ha accertato che l’applicativo "Backoffice LepidaID - Operatore" consentiva a tutti gli operatori di accedere a informazioni personali di qualsiasi utente LepidaID e di estrarre copia della documentazione caricata in fase di richiesta o utilizzata per l’identificazione, tra cui modulo di adesione, tessera sanitaria e documento di identità. L’accesso era possibile previa ricerca con diversi criteri, ma senza che fosse richiesta una causale dell’accesso e senza un’effettiva limitazione ai soli operatori coinvolti nel procedimento di attivazione o di assistenza strettamente necessaria.
Il Garante ha valorizzato anche i riscontri dei log e degli audit: più di 3.000 operatori avevano consultato le informazioni sulle transazioni di circa 10.000 utenti; circa 1.800 operatori avevano estratto documenti di circa 4.500 utenti. In alcuni casi sono emersi accessi non autorizzati, inclusa una vicenda in cui un operatore aveva scaricato documenti di 258 utenti per mera curiosità, determinando notifica ex art. 33 GDPR e denuncia-querela.
Conservazione dei documenti presso le postazioni degli sportelli
Il procedimento ha evidenziato che, nelle procedure di identificazione a vista in presenza e in modalità assistita, i documenti venivano scaricati o caricati sulla postazione di lavoro dell’operatore e rimanevano lì conservati fino alla cancellazione manuale. Lepida aveva impartito istruzioni agli operatori affinché eliminassero i file il prima possibile, ma il Garante ha ritenuto tale misura insufficiente, perché non idonea a prevenire la conservazione accidentale o prolungata su postazioni ad uso promiscuo, spesso collocate presso Comuni, farmacie, CAF o associazioni.
Secondo l’Autorità, in fase di progettazione sarebbero state necessarie misure più incisive, ad esempio:
- sola visualizzazione dei documenti senza download sulla postazione;
- meccanismi tecnici di blocco o controllo della cancellazione;
- azioni che rendessero l’operatore effettivamente consapevole e verificabile nell’adempimento dell’obbligo di cancellazione.
Verifiche presso banche dati e fonti autoritative
Il provvedimento affronta anche le verifiche che gli operatori erano tenuti a svolgere al momento dell’identificazione, tramite servizi dell’Agenzia delle entrate e CRIMNET del Ministero dell’interno. Il Garante ha rilevato che l’assetto adottato non prevedeva, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, controlli automatizzati adeguati, in particolare con riguardo alla tessera sanitaria e alla corrispondenza con il codice fiscale mediante SCIPAFI.
L’Autorità ha ritenuto che, in un contesto caratterizzato da molti operatori terzi e da un controllo diretto limitato da parte del titolare, l’assenza di automatismi aumentasse il rischio di errori o di condotte infedeli, in violazione dei principi di minimizzazione, sicurezza e privacy by design/by default.
Conservazione dei log di transazione
Per quanto riguarda i log delle transazioni effettuate con identità LepidaID, il Garante ha accertato che Lepida li conservava oltre il limite dei 24 mesi previsto dalla disciplina SPID, almeno fino al momento degli interventi successivamente adottati. Su questo profilo è stata dunque accertata la violazione del principio di limitazione della conservazione.
Diversamente, sotto il profilo delle modalità tecniche di conservazione, Lepida aveva riversato i registri su ParER con marca temporale, assicurando disponibilità, integrità e non ripudio; per tale specifico aspetto il procedimento è stato archiviato.
Trasparenza e informativa sul ruolo del titolare
Un ulteriore profilo di illegittimità ha riguardato l’informativa resa agli interessati in relazione alle identità LepidaID derivate da FedERa. Lepida si era presentata come contitolare con gli enti CNER ai sensi dell’art. 26 GDPR, mentre la disciplina di settore attribuisce il ruolo di gestore e titolare del trattamento alla sola società accreditata. L’informazione fornita poteva indurre gli interessati a una errata comprensione di chi determinasse finalità e mezzi del trattamento.
Nel corso dell’istruttoria, Lepida ha aggiornato la relazione e l’informativa, qualificandosi come unico titolare. Il Garante ha considerato la correzione come elemento attenuante, ma ha comunque confermato la violazione dell’art. 13, par. 1, lett. a), GDPR per il periodo precedente all’aggiornamento.
Valutazioni del Garante sulle difese della società
Lepida ha sostenuto di aver operato in buona fede, facendo affidamento sui controlli svolti da AgID in sede di accreditamento e richiamando anche una giurisprudenza della CGUE sulla possibilità di non adottare misure correttive in casi particolari. Il Garante ha respinto tali argomentazioni, ribadendo che i gestori SPID restano autonomi titolari e devono comunque garantire accountability, misure tecniche e organizzative adeguate, nonché il rispetto della disciplina privacy.
L’Autorità ha ritenuto che l’ampiezza dei privilegi concessi agli operatori, la mancanza di selettività nell’accesso e l’insufficienza delle misure di controllo non fossero proporzionate alla finalità perseguita, esponendo gli interessati a rischi di accesso e utilizzo non autorizzato dei loro dati e delle copie dei documenti di identità.
Esito: violazioni accertate, archiviazione parziale e sanzione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità dei trattamenti per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. c), e f), GDPR, e artt. 25 e 32 GDPR, per l’accesso e la gestione dei documenti degli utenti;
- art. 5, par. 1, lett. e) e f), GDPR, e artt. 25 e 32 GDPR, per la conservazione dei documenti presso gli sportelli;
- art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, e artt. 25 e 32 GDPR, per le modalità di verifica presso banche dati e fonti autoritative;
- art. 5, par. 1, lett. e), GDPR, per la conservazione oltre 24 mesi dei log di transazione;
- art. 13, par. 1, lett. a), GDPR, per l’informativa non corretta sul ruolo di titolare/contitolare.
È stata invece disposta l’archiviazione limitatamente al profilo delle modalità tecniche di conservazione dei log, ritenute adeguate.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Pur prendendo atto delle misure correttive adottate nel corso dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR e dell’art. 166 Codice.
Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli altri, la numerosità degli interessati coinvolti, la natura dei dati trattati, la durata e la gravità delle violazioni, il numero elevato di operatori coinvolti, l’adozione successiva di misure correttive, la cooperazione della società e l’assenza di precedenti rilevanti. Il Garante ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale;
- la pubblicazione del provvedimento;
- l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
È stata riconosciuta a Lepida la facoltà di definire la controversia con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e contesto SPID
L’Autorità ha svolto controlli nell’ambito del programma di verifiche sui gestori di identità digitale SPID, mediante accertamenti ispettivi e richieste di informazioni ex artt. 157 e 158 del Codice. Il caso riguarda Lepida S.c.p.A., gestore SPID e società in house di enti pubblici emiliano-romagnoli, con oltre 1,5 milioni di identità LepidaID e una rete di oltre 1.800 sportelli e circa 7.000 operatori abilitati.
Accesso esteso ai dati degli utenti e ai documenti
È stato accertato che l’applicativo "Backoffice LepidaID - Operatore" consentiva a tutti gli operatori di consultare dati personali di qualsiasi utente LepidaID e di estrarre copie di modulo di adesione, tessera sanitaria e documento d’identità, senza una reale selezione dei soggetti autorizzati e senza richiesta di una causale dell’accesso. Sono emersi accessi anomali e casi di consultazione/download non correlati alle attività di identificazione o assistenza, confermando l’inadeguatezza del modello di autorizzazione.
Conservazione dei documenti presso gli sportelli
Per le procedure di identificazione in presenza e assistita, i documenti venivano scaricati o caricati sulla postazione dell’operatore e potevano rimanere memorizzati se non cancellati manualmente. Il Garante ha ritenuto che le sole istruzioni impartite agli operatori non fossero sufficienti, perché la soluzione affidava la protezione dei dati alla mera diligenza dell’operatore e non incorporava misure tecniche adeguate fin dalla progettazione.
Verifiche su banche dati autoritative
Lepida faceva ricorso a verifiche manuali tramite l’Agenzia delle entrate e CRIMNET, mentre per altri controlli utili al rilascio SPID la disciplina di settore richiamava anche SCIPAFI. Il Garante ha ritenuto che l’assenza di verifiche automatizzate e l’impostazione non sufficiente dei controlli, specie in un contesto con numerosi operatori esterni e poco controllabili, comportassero una violazione degli obblighi di minimizzazione, sicurezza e privacy by design/by default.
Conservazione delle transazioni e trasparenza
Sui log delle transazioni, il Garante ha distinto tra il profilo della durata di conservazione, ritenendo violato il limite dei 24 mesi previsto dalla disciplina SPID fino all’adozione delle misure correttive, e il profilo delle modalità di conservazione, per il quale ha disposto l’archiviazione poiché Lepida aveva adottato misure adeguate di disponibilità, integrità e non ripudio. Inoltre, la Società aveva fornito agli interessati un’informativa fuorviante sul ruolo di contitolarità con gli enti CNER per le identità derivate da FedERa, poi corretta nel corso dell’istruttoria.
Esito finale, sanzione e pubblicazione
Lepida ha adottato varie misure di rimedio durante l’istruttoria, tra cui limitazioni funzionali, disabilitazione di operatori, introduzione dell’inserimento del codice LepidaID per la presa in carico, viewer per i documenti e automatismi di cancellazione dei log. Il Garante ha comunque dichiarato l’illiceità dei trattamenti per le violazioni accertate, ha irrogato una sanzione di 100.000 euro ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR e dell’art. 166 Codice, e ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito istituzionale.
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