Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3195/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento comunicato alla ricorrente con nota prot. nr. 26956dell’11.08.2025 di revoca della parità scolastica D.D.G. 1688 dell’11/08/2025, per l’indirizzo Istituto tecnico economico -Amministrazione, Finanza e Marketing (codice meccanograficoCTTD34500V) in precedenza riconosciuto; -della sopra citata nota prot. nr 26956 dell’11/08/2025, con cui “Si evidenzia che codesto Istituto non potrà svolgere esami di idoneità propedeutici all’anno scolastico 2025/2026. Infatti, anche se la revoca è a conclusione dell’anno scolastico 2024/2025 di cui fanno parte gli esami di idoneità propedeutici all’anno scolastico2025/2026, tuttavia, i commi primo degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 5/2021 collegano la scelta dell’istituto presso il quale svolgere gli esami alla successiva frequenza scolastica in una classe dello stesso istituto, come ribadito anche dal paragrafo F) della circolare assessoriale n. 14 dell’01/07/2024, che nel caso in specie nell’anno scolastico 2025/2026 non è più scuola paritaria”, nonché della ivi richiamata circolare 14/2024 e della circolare 11/2025 nella parte in cui dispone “che non potranno svolgere esami di integrativi/idoneità le scuole: -della sopra citata nota prot. nr 26956 dell’11/08/2025, con cui “Si evidenzia che codesto Istituto non potrà svolgere esami di idoneità propedeutici all’anno scolastico 2025/2026. Infatti, anche se la revoca è a conclusione dell’anno scolastico 2024/2025 di cui fanno parte gli esami di idoneità propedeutici all’anno scolastico2025/2026, tuttavia, i commi primo degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 5/2021 collegano la scelta dell’istituto presso il quale svolgere gli esami alla successiva frequenza scolastica in una classe dello stesso istituto, come ribadito anche dal paragrafo F) della circolare assessoriale n. 14 dell’01/07/2024, che nel caso in specie nell’anno scolastico 2025/2026 non è più scuola paritaria”, nonché della ivi richiamata circolare 14/2024 e della circolare 11/2025 nella parte in cui dispone “che non potranno svolgere esami di integrativi/idoneità le scuole:-che hanno avuto revocata la parità scolastica a chiusura dell’anno scolastico 2024/2025” nonché della nota prot. 14977/2025, così come applicata giusta nota dell’11.08.2025 in uno con gli artt. 5.10 uc dm 83/08 et 4-6DM 5/2021 come meglio sotto specificato;-che hanno avuto revocata la parità scolastica a chiusura dell’anno scolastico 2024/2025” nonché della nota prot. 14977/2025, così come applicata giusta nota dell’11.08.2025 in uno con gli artt. 5.10 uc dm 83/08 et 4-6DM 5/2021 come meglio sotto specificato; - nonché del DM n. 267 del 2007 avente ad oggetto «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti; -del DM n. 267 del 2007 avente ad oggetto «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti-del DM n.83 del 2008, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti; -del DM n.83 del 2008, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti-del DM n. 5 del 2021avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti; -del DM n. 5 del 2021avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti- ed in particolare dell’art. 3.7 del DM 267/2007 e dell’art. dell’art. 5, comma10 lett. c) del DM 83/2008, nella parte in cui, illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dalla RSAI per la sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento asseritamente insanabili, quali atti presupposti e così come recepiti nei provvedimenti di revoca col presente atto parimenti impugnati “a conclusione dell’anno scolastico 2024-25”, comunicati con nota prot. nr. 26144 del 4.08.2025 con cui sono stati trasmessi i provvedimenti gravati - ed in particolare dell’art. 3.7 del DM 267/2007 e dell’art. dell’art. 5, comma10 lett. c) del DM 83/2008, nella parte in cui, illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dalla RSAI per la sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento asseritamente insanabili, quali atti presupposti e così come recepiti nei provvedimenti di revoca col presente atto parimenti impugnati “a conclusione dell’anno scolastico 2024-25”, comunicati con nota prot. nr. 26144 del 4.08.2025 con cui sono stati trasmessi i provvedimenti gravati- nonché del paragrafo 5.10 ultimo comma e degli artt. 4-6 del DM n. 5/21, ove illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dall’ RSAI nella parte in cui, nel caso di revoca decorrente dall’a.s. successivo alla sua adozione e, pur “salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso” non ricomprenda tra l’attività didattica consentita quella di cui agli esami c.d. integrativi di idoneità, così come recepito, oltre che nei decreti sopraindicati, nel provvedimento oggi parimenti impugnato ovverosia: - nonché del paragrafo 5.10 ultimo comma e degli artt. 4-6 del DM n. 5/21, ove illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dall’ RSAI nella parte in cui, nel caso di revoca decorrente dall’a.s. successivo alla sua adozione e, pur “salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso” non ricomprenda tra l’attività didattica consentita quella di cui agli esami c.d. integrativi di idoneità, così come recepito, oltre che nei decreti sopraindicati, nel provvedimento oggi parimenti impugnato ovverosia:-della DDG 1560 del 3.08.2023con cui è stata approvata l’intesa sottoscritta in data 2 agosto 2023 tra l’USR -Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e la Regione Siciliana -Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio per lo svolgimento di attività ispettiva finalizzata ad accertare eventuali irregolarità di funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie ovvero al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della parità e, per le scuole non paritarie, per la loro inclusione e/o per il mantenimento nell’elenco regionale parimenti impugnata agli artt. 6 e 7 -della DDG 1560 del 3.08.2023con cui è stata approvata l’intesa sottoscritta in data 2 agosto 2023 tra l’USR -Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e la Regione Siciliana -Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio per lo svolgimento di attività ispettiva finalizzata ad accertare eventuali irregolarità di funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie ovvero al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della parità e, per le scuole non paritarie, per la loro inclusione e/o per il mantenimento nell’elenco regionale parimenti impugnata agli artt. 6 e 7-del parere per quanto ignoto prot. nr. 37790del 4.08.2025con cui l’USR servizio ispettivo, atto presupposto al gravato DDG 1688, conferma la proposta di revoca della concessa parità scolastica; -del parere per quanto ignoto prot. nr. 37790del 4.08.2025con cui l’USR servizio ispettivo, atto presupposto al gravato DDG 1688, conferma la proposta di revoca della concessa parità scolastica; -della comunicazione di avvio procedimento revoca nota prot. Nr. 15420 del 28/04/2025, -della comunicazione di avvio procedimento revoca nota prot. Nr. 15420 del 28/04/2025,-della relazione ispettiva nr. 3527 del 22/01/2025 e della pedissequa nota del DDG dell’USR di accompagnamento della predetta relazione prot. n.18113 del 15.04.2025 richiamata e non allegata nel decreto gravato di contenuto ignoto; -della relazione ispettiva nr. 3527 del 22/01/2025 e della pedissequa nota del DDG dell’USR di accompagnamento della predetta relazione prot. n.18113 del 15.04.2025 richiamata e non allegata nel decreto gravato di contenuto ignoto; -nonché di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti. -nonché di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ISTITUTO PARITARIO A. MORAVIA DI CATANIA il 4\5\2026 : - della nota nr. 6612 del 3.03.2026 e dell’allegato 14 ivi richiamato nota protocollo 9937 del 24.02.2026, in pari data 3.03.2026 conosciuto a seguito del deposito di controparte v. all. 2 e 3, ed ove occorra della nota interlocutoria 1481 del 22.01.2026, v. all. 4. nella parte in cui implicitamente e non consentendo l’utilizzo della piattaforma SIDI non considerano la scuola ricorrente paritaria per il corrente anno scolastico 2025-2026. Per illegittimità derivata integralmente ritrascritti i motivi di diritto di cui al ricorso di i in atti, nonché della certificazione e dei richiamati allegati in atti, si v. ricorso I in atti e all. 1 e 5 presente atto Nonché ove occorra valendo la presente istanza quale: a) richiesta di immediata e corretta esecuzione dell’ordinanza di codesto Collegio nr. 4924/2025 adempiuta l’ordinanza del Consiglio di Stato nr. 3828/25 come da comunicazioni puntualmente inviate, v. infra all. 1 e determinazione anche delle modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione di cui agli all. 2, 3 e 4. Con espressa richiesta di riconoscere la parità alla scuola fino al termine del corrente anno scolastico 2025-2026. Anche subordinando la concessione della invocata tutela cautelare con incombente sull’odierna istante di: A) espressamente avvisare l’utenza che la scuola è paritaria solo per il corrente anno scolastico 2025-26 rimanendo condizionato il funzionamento in regime di parità all’esito dell’udienza del 14.10.2026 per l’a.s. 2026-27 per cui, la scuola è da considerarsi paritaria solo per il corrente anno scolastico 2025-26 e per l’a.s. 2026-27 all’esito del ricorso pendente innanzi al Tar del Lazio di Roma sez. III bis nrg. 9325/2025 come sopra già formulato, si v. all. 6 e 6a.

Giustizia amministrativa202509325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca della parità scolastica per un indirizzo di istituto tecnico economico e successive note che impedivano lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità nell'anno scolastico 2025-2026, nonché atti adottati in esecuzione di precedenti provvedimenti cautelari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato la revoca della parità scolastica, il provvedimento che gli impediva di svolgere esami di idoneità propedeutici all'anno scolastico 2025-2026 e gli atti presupposti, tra cui la relazione ispettiva, il parere del servizio ispettivo, la comunicazione di avvio del procedimento e le disposizioni ministeriali e regionali richiamate dall'amministrazione. Ha dedotto l'illegittimità della revoca per gravi irregolarità di funzionamento ritenute insanabili, contestando l'interpretazione secondo cui la revoca con decorrenza dall'anno scolastico successivo avrebbe impedito anche lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori note che, nell'anno scolastico 2025-2026, non riconoscevano la scuola come paritaria e impedivano l'utilizzo della piattaforma SIDI. Ha inoltre chiesto che fosse data esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR n. 4924/2025 e all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3828/2025, con riconoscimento della parità fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026. Il testo dell'ordinanza in esame, tuttavia, non procede alla valutazione analitica dei singoli motivi di legittimità, limitandosi alla questione della competenza cautelare in relazione agli atti adottati in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha rilevato che le note impugnate erano state adottate in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3828 del 23 ottobre 2025, che aveva previsto la decadenza automatica dell'istituto dalla misura cautelare concessa dal TAR con ordinanza n. 4924/2025 qualora non fossero state rispettate le prescrizioni impartite in sede di appello cautelare. Richiamando l'ordinanza dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 20 gennaio 1978 e un precedente della stessa Sezione, il Collegio ha ritenuto che ogni sopravvenienza rilevante ai fini cautelari debba essere valutata dal Consiglio di Stato quando l'ordinanza cautelare di primo grado sia stata riformata in sede di appello. Il TAR non ha quindi accolto la richiesta cautelare né la richiesta di determinare modalità esecutive o riconoscere provvisoriamente la parità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; è richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare, poi respinta.

  • ordinanza Adunanza Plenaria n. 1 del 20 gennaio 1978

    nel caso di riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto di primo grado, ogni sopravvenienza debba essere valutata ai fini cautelari dallo stesso Consiglio di Stato

    Il principio, ritenuto ancora attuale nel vigore del codice del processo amministrativo, attribuisce al Consiglio di Stato la valutazione cautelare delle sopravvenienze quando l'ordinanza cautelare di primo grado sia stata riformata in appello.

  • ordinanza Consiglio di Stato n. 3828 del 23 ottobre 2025

    Aveva previsto la decadenza automatica dell'istituto dalla misura cautelare concessa dal TAR in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice d'appello cautelare.

Massime di principio

  • Quando gli atti successivi e le sopravvenienze sono adottati in esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che ha riformato la misura cautelare di primo grado, la relativa valutazione cautelare spetta allo stesso Consiglio di Stato e non al TAR.
  • Il giudice di primo grado deve respingere l'istanza cautelare proposta contro atti adottati in esecuzione di una decisione cautelare d'appello, ove la questione riguardi sopravvenienze o effetti di quella decisione, senza sostituirsi al giudice d'appello nella verifica del rispetto delle prescrizioni cautelari.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.