Cassazione Penale, Sentenza n. 8244/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Messina, dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 Ord. pen. per la pena relativa a condanna per furto aggravato. Il ricorrente ha censurato la motivazione del rigetto perché il Tribunale si sarebbe basato prevalentemente sui precedenti penali e sulla gravità del reato, senza considerare elementi positivi: la condotta attuale, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l'assenza di pendenze (o rilevanza delle pendenze), l'assoluzione dall'episodio di evasione, la relazione favorevole dell'UEPE dell'8 ottobre 2024 e la limitata residua quantità di pena da espiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato un vizio di motivazione nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva fondato il diniego quasi esclusivamente sui precedenti e sulla gravità del reato, senza collocarli nel tempo né confrontarli adeguatamente con i rilievi positivi (situazione socio-familiare, assenza di pendenze effettive, attività lavorativa, assoluzione per evasione, relazione UEPE favorevole). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo giudizio, affinché valuti compiutamente e motivi adeguatamente la decisione sulla concessione dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione e richiede una prognosi favorevole di reinserimento. La Corte sottolinea che la valutazione prognostica deve considerare non solo la natura del reato e i precedenti, ma anche la condotta successiva, la situazione socio-familiare, la relazione dell'UEPE, l'attività lavorativa e altri elementi istruttori; il rifiuto deve essere adeguatamente motivato se si privilegiano i precedenti rispetto agli elementi positivi.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come base delle censure mosse nel ricorso per cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione). Qui utilizzato per dedurre la violazione normativa e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai limiti di riproduzione del motivo in cassazione; indica i limiti procedurali entro cui è stato formulato il ricorso e la relativa riproduzione del motivo nell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- La decisione di concedere o negare l'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica complessiva: se il Tribunale valorizza i precedenti deve esplicitare perché gli altri elementi positivi (lavoro, vita familiare, rapporti UEPE, assenza di pendenze rilevanti, assoluzioni) sono sub-valenti rispetto al rischio di recidiva.
- La sola gravità del reato o l'elenco dei precedenti penali, senza collocazione temporale e senza confronto con le risultanze attuali, non costituisce motivazione sufficiente per il diniego dell'affidamento.
- Le relazioni favorevoli dell'UEPE e la concreta integrazione sociale (es. lavoro stabile) hanno rilevanza prognostica significativa e devono essere valutate e discusse esplicitamente dal giudice.
- In caso di pena residua breve, ciò costituisce un elemento a favore della misura alternativa e deve essere considerato nella valutazione complessiva della adeguatezza dell'affidamento in prova.
- Se il giudice nega l'affidamento, la motivazione deve spiegare in termini argomentati perché gli elementi positivi non neutralizzano la pericolosità emersa dai precedenti; l'omessa o sommaria valutazione costituisce motivo di annullamento e rinvio.
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