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Sentenza

Sentenza n. 14722/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202608045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027, nonché graduatoria provinciale di mobilità approvata dall’U.S.T. di Lecce, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al terzo posto con 142 punti anziché al primo posto con 227 punti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato le disposizioni dell’ordinanza ministeriale che subordinavano la valutazione dei titoli, delle esigenze familiari e delle precedenze alla produzione della documentazione insieme alla domanda e all’utilizzo dell’apposito modulo telematico, prevedendo l’irricevibilità delle domande non conformi. Ha inoltre impugnato la graduatoria della mobilità interprovinciale, sostenendo che il punteggio attribuito fosse erroneo e chiedendo il riconoscimento di ulteriori titoli e precedenze. La controversia riguardava una docente già in ruolo e, quindi, una procedura di mobilità volontaria relativa alla gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ha rilevato che le controversie concernenti la mobilità del personale docente, inclusa la corretta attribuzione di punteggi, titoli e precedenze nelle graduatorie per l’assegnazione della sede, riguardano diritti soggettivi e atti di gestione del rapporto di lavoro già costituito. La mobilità non è stata ritenuta una procedura concorsuale in senso stretto, poiché non è diretta alla costituzione ex novo del rapporto di pubblico impiego e non presenta le caratteristiche proprie di un concorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile davanti al giudice amministrativo, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    La causa dichiarata dal giudice amministrativo privo di giurisdizione può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e secondo le modalità previste dalla disposizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all’avviso alle parti del profilo di difetto di giurisdizione rilevato dal Collegio.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla mobilità volontaria di personale docente già in ruolo, comprese quelle concernenti l’attribuzione di punteggi, titoli, precedenze e posizione in graduatoria per l’assegnazione della sede, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché riguardano diritti soggettivi e atti di gestione del rapporto di lavoro già costituito.
  • La procedura di mobilità del personale già assunto non costituisce una procedura concorsuale in senso stretto, anche quando comporti la formazione di graduatorie e l’assegnazione delle sedi, perché non è finalizzata alla costituzione ex novo del rapporto di pubblico impiego.
  • La distinzione tra concorso pubblico e mobilità deve essere effettuata considerando la funzione della procedura: sussiste giurisdizione amministrativa per le procedure comparative dirette all’instaurazione del rapporto, mentre le controversie sulla gestione di un rapporto già instaurato spettano al giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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