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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-601/21

Order of the General Court (Third Chamber) of 26 July 2023. — Pharmadom v European Union Intellectual Property Office. — Procedure – Taxation of costs – Inadmissibility. — Case T-601/21 DEP

Giurisprudenza europea62021TO0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione delle spese presentata da Wellstat Therapeutics Corp. dopo la sentenza che aveva respinto il ricorso principale di Pharmadom. La Corte ha rilevato che, al momento del deposito dell’istanza, non emergeva dagli atti alcuna controversia effettiva tra le parti sulle spese recuperabili. Di conseguenza, non erano soddisfatte le condizioni per attivare il procedimento previsto dall’articolo 170 del regolamento di procedura.

Inammissibilità dell’istanza di liquidazione delle spese per assenza, al momento della domanda, di una reale controversia sulle spese recuperabili.

La questione giuridica

Se l’istanza di liquidazione delle spese proposta ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale fosse ricevibile, in particolare se, alla data di deposito, esistesse una controversia effettiva tra le parti sull’ammontare delle spese recuperabili o sulla loro liquidazione.

Principio di diritto

Un’istanza di liquidazione delle spese proposta ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale è inammissibile se, alla data in cui viene presentata, non risulta documentalmente l’esistenza di una controversia tra le parti sull’importo delle spese recuperabili o sulla loro liquidazione; non è sufficiente la mera presentazione della domanda senza previo dissenso o richiesta di pagamento contestata.

Norme richiamate

  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale

Inammissibilità dell’istanza di liquidazione delle spese per assenza di controversia sulle spese recuperabili

Si tratta di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, pronunciata nel quadro di un procedimento autonomo di taxation of costs successivo alla sentenza del 9 novembre 2022 nella causa T-601/21. La controversia riguarda la ricevibilità dell’istanza presentata dall’interveniente Wellstat Therapeutics Corp. per ottenere la liquidazione delle spese recuperabili a carico di Pharmadom.

Fatti e svolgimento del procedimento

Pharmadom aveva proposto un ricorso di annullamento avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2021, relativa a un procedimento di opposizione tra Pharmadom e Wellstat Therapeutics Corp. Con la sentenza del 9 novembre 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato Pharmadom alle spese sopportate dall’EUIPO e dall’interveniente.

Successivamente, il 17 febbraio 2023, Wellstat Therapeutics Corp. ha presentato ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura un’istanza di liquidazione delle spese, chiedendo che l’importo recuperabile fosse fissato in 3 275 EUR.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 129 del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando esista un impedimento assoluto a procedere;
  • l’articolo 170 del regolamento di procedura, secondo cui, in caso di controversia sulle spese da recuperare, il Tribunale decide su istanza della parte interessata;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, relativo alla condanna alle spese della parte soccombente.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che, per poter esaminare un’istanza di liquidazione delle spese, è necessario accertare l’esistenza di una vera controversia tra le parti riguardo all’importo delle spese recuperabili o alla loro liquidazione.

Nel caso concreto, dall’istanza depositata da Wellstat Therapeutics Corp. non risultava alcun scambio precedente con Pharmadom sul tema delle spese. La parte istante non ha prodotto documenti idonei a dimostrare che, prima del deposito dell’istanza, vi fosse stato un confronto o un dissenso sulla somma richiesta.

Pharmadom ha sostenuto che la prima richiesta di pagamento ricevuta dalla controparte era contenuta in una lettera del 2 marzo 2023, quindi successiva al deposito dell’istanza del 17 febbraio 2023. A seguito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto chiarimenti alle parti sulla possibile prematurità dell’istanza. Wellstat si è limitata a richiamare l’invio di varie lettere, senza precisazioni né prove; Pharmadom ha confermato di non aver ricevuto comunicazioni precedenti alla data di deposito.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale conclude che, alla data della domanda, non era dimostrata l’esistenza di una controversia sulle spese recuperabili o sulla loro liquidazione.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’istanza di liquidazione delle spese inammissibile.

Quanto alle spese del presente procedimento, poiché Pharmadom non aveva chiesto la condanna alle spese nei confronti della controparte, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al procedimento di taxation of costs.

Principio desumibile

L’istanza ex articolo 170 del regolamento di procedura è ricevibile solo se, al momento della proposizione, esiste una controversia effettiva e documentata tra le parti sulle spese da recuperare; in difetto di tale controversia, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

Materieripetizione delle speseprocedimento dinanzi al tribunale ueinammissibilità processualeproprietà intellettuale

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