Sentenza n. 153/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 15.2.2024, n. 26, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 15 febbraio 2024, n. 26, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Imperia aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 19 febbraio 2024. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero, non avendo contestato il ricorso e non avendo fornito la prova dell’adempimento, non ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 c.c. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa € 1.500,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di ottemperanza, a fronte della deduzione dell’inadempimento, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l’amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione e senza prova dell’adempimento, non è sufficiente.
- Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, è ammissibile l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna giudiziale.
- In presenza di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari e nominare, per l’eventuale fase sostitutiva, un commissario ad acta con un termine per provvedere.
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