Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento- Sezione Lavoro n. 273/2024, nel giudizio recante n. RG 3699/2023, pubblicata in data 15.03.2024.

Giustizia amministrativa202504641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 273/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 273/2024 aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 1.000 euro riferiti agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che non risultava alcuna esecuzione da parte del Ministero. Il giudice ha affermato che la sentenza civile possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che l'obbligo di conformazione consiste nel far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice, ossia l'attribuzione della Carta elettronica mediante emissione di un buono elettronico di 1.000 euro. Ha ordinato al Ministero di ottemperare entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; nel caso concreto il termine di 120 giorni era decorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione l'attribuzione di un'utilità presenta un immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta eseguire dal giudice amministrativo nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
  • L'obbligo di conformazione al giudicato non si esaurisce nell'adozione di atti meramente formali, ma impone all'amministrazione di far conseguire concretamente al beneficiario l'utilità o il bene della vita riconosciuto dalla sentenza.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.