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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17970/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo, sostenendo che, essendo detenuto dal 2017, era materialmente impossibilitato a tenere gli obblighi contabili e quindi non poteva sussistere il dolo. Inoltre eccepisce che il verbale di sequestro prodotto dalla difesa dimostrerebbe che la contabilità aziendale era stata sottratta al momento dell'arresto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto le censure infondate e spesso generiche perché non hanno confutato la motivazione della Corte territoriale. I giudici di merito avevano già considerato la detenzione del Curciarello e qualificato l'omessa tenuta dei libri contabili nel triennio anteriore al fallimento come imputabile, in quella fase, a titolo di colpa e non di dolo, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto che la detenzione non escludesse radicalmente la possibilità di comunicare con il curatore (circostanza provata dalla comunicazione ricevuta in carcere e rimasta senza risposta). Quanto al verbale di sequestro, è stato considerato inconferente perché non contiene alcun riferimento specifico a documentazione contabile tale da dimostrare che la contabilità fosse stata effettivamente sottoposta a vincolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133)

    Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133

    La giurisprudenza è stata richiamata per il principio secondo cui l'omessa tenuta dei libri contabili può, in determinate situazioni (es. detenzione del titolare), essere valutata come colpa anziché dolo; la corte ha adottato tale configurazione dell'elemento soggettivo e ha richiesto alla difesa di dimostrare l'assenza dei profili di colpa residui

Massime di principio

  • La detenzione dell'imprenditore non esclude automaticamente la responsabilità per omissioni contabili: può modificare la qualificazione dell'elemento soggettivo da dolo a colpa, ma non rimuove l'obbligo di valutare se siano rimasti profili di negligenza imputabili.
  • In sede impugnatoria è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici del merito; censure generiche che non confutano le argomentazioni motivate sono destinate a essere ritenute infondate.
  • Un verbale di sequestro generico, privo di specifiche indicazioni circa la natura dei documenti vincolati, non prova che siano stati sottratti o sequestrati libri contabili aziendali; serve documentazione o elementi più precisi.
  • La possibilità di comunicare con il curatore o di ricevere richieste dall'esterno (anche se in carcere) può dimostrare che l'imputato non era in assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi contabili.
  • Per escludere responsabilità penale per omissione documentale occorre provare l'impossibilità assoluta, non meramente relativa, di adempiere agli obblighi contabili; la prova deve essere concreta e specifica.

Testo integrale

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