Sentenza del 22/05/2019 n. 3160 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - SOSPENSIONE DEI TERMINI - CONDIZIONI - CARTELLA DI PAGAMENTO - MOTIVAZIONE ANALITICA - VALIDITA'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dei termini non è stata riconosciuta in assenza della produzione del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica. La cartella è stata ritenuta valida, poiché la motivazione permetteva al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; soltanto l'omessa indicazione di elementi essenziali avrebbe potuto determinarne l'invalidità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa IRPEF, deducendo l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999 e l'insufficiente motivazione della cartella di pagamento. La sentenza ha chiarito che la sospensione opera soltanto dopo l'adozione di un provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, la cui esistenza deve essere provata e documentata dalla parte che intende avvalersene. È stata inoltre esaminata la motivazione della cartella, ritenuta sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere natura, origine e contenuto della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 20, comma 7, legge n. 44/1999
La sospensione dei termini produce effetti esclusivamente a seguito di un provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica. Chi invoca la sospensione deve produrre in giudizio tale provvedimento.
Massime di principio
- La sospensione di un termine prevista dalla legge non opera automaticamente: quando la norma richiede un provvedimento dell'autorità competente, è necessario che tale provvedimento sia stato effettivamente emesso e che la parte lo dimostri in giudizio.
- L'onere della prova relativo ai presupposti della sospensione grava sul soggetto che intende avvalersene.
- Una cartella di pagamento non deve necessariamente contenere una motivazione estremamente dettagliata, ma deve fornire informazioni sufficienti a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
- L'invalidità della cartella ricorre principalmente quando mancano elementi essenziali, come l'identificazione del tributo, del periodo d'imposta, dell'importo richiesto o dei presupposti della pretesa.
- La contestazione della motivazione della cartella deve quindi dimostrare concretamente che il contribuente non era posto in condizione di conoscere o contestare la pretesa, non essendo sufficiente lamentare una motivazione non analitica in senso assoluto.
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