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Legge

L.R. Campania 7/2013

Modifiche alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 7/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina campana delle attività funerarie (l.r. 12/2001), rafforzando requisiti, controlli, sanzioni e organizzazione di Consulta e Osservatorio. Introduce regole su case funerarie, sale del commiato e sala pubblica del commiato, autorizzazioni comunali, registro delle imprese, aggiornamento professionale e controlli. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione (5 agosto 2013).

Modifiche alla disciplina campana delle attività funerarie e cimiteriali

Modifiche alla disciplina campana delle attività funerarie e cimiteriali

La legge regionale Campania n. 7 del 2013 interviene sulla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12, aggiornando l’assetto delle attività funerarie e cimiteriali, i soggetti di coordinamento regionale, i controlli comunali e le regole per imprese, strutture e autorizzazioni nel territorio campano.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento rafforza la regolazione regionale delle attività funerarie e cimiteriali, con attenzione a trasparenza, legalità, requisiti strutturali e professionali, nonché all’armonizzazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria. Le nuove disposizioni incidono esclusivamente sulla Regione Campania e sulla disciplina delle attività svolte nei suoi Comuni.

Potenziamento della programmazione regionale e requisiti delle strutture

La Giunta regionale integra le proprie funzioni di indirizzo approvando le linee di programma per alcune autorizzazioni comunali, previo parere della Consulta regionale delle attività funerarie. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la Giunta deve definire, con apposita delibera e sentita la Consulta, i requisiti strutturali e le regole di realizzazione e gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate e delle strutture obitoriali.

Le strutture obitoriali, le case funerarie e le sale del commiato devono rispettare i requisiti strutturali minimi previsti per le attività sanitarie dall’allegato al d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 801. Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.

Consulta regionale delle attività funerarie

La Consulta regionale vede ampliati e precisati i compiti, che comprendono:

  • pareri sulla salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie;
  • proposte per ridurre l’impatto ambientale delle aree e operazioni cimiteriali;
  • osservazione dell’attuazione delle norme su sepoltura, pianificazione dei cimiteri e trasporto dei cadaveri;
  • organizzazione di conferenze periodiche sulle attività funerarie.

La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura, dura per l’intera legislatura e resta in carica fino all’insediamento della nuova Consulta. È prevista la sostituzione dei componenti cessati per dimissioni, decesso o impedimento. Il funzionamento è demandato a un regolamento interno approvato a maggioranza. La convocazione deve avvenire almeno due volte l’anno o su richiesta della metà dei componenti. La partecipazione è a titolo onorifico e non comporta compensi o indennità.

Osservatorio regionale per legalità e trasparenza

È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali, con funzioni di monitoraggio e supporto. Le sue attività principali sono:

  • controllo del corretto e trasparente svolgimento delle attività funerarie e cimiteriali;
  • supporto ai Comuni nella redazione dei regolamenti di polizia mortuaria;
  • raccolta, valutazione e, se del caso, trasmissione alle autorità competenti delle segnalazioni di violazioni della legge e dei regolamenti comunali.

L’Osservatorio è composto da rappresentanti istituzionali regionali e locali, da strutture amministrative regionali e da rappresentanti delle associazioni antiracket/antiusura e delle categorie funerarie. Anche la sua partecipazione è onorifica. È nominato all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per l’intera durata della legislatura. L’assenza a tre sedute consecutive determina la decadenza automatica. Un funzionario regionale svolge le funzioni di segretario.

È prevista una clausola valutativa: l’Osservatorio trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati delle attività svolte.

Regole su trasporto del cadavere e trattamento antiputrefattivo

Per il trasporto del cadavere da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo previsto dal d.P.R. 285/1990. Il trattamento è invece effettuato quando richiesto da trattati internazionali per il trasporto all’estero oppure quando prescritto dal medico necroscopo per esigenze di tutela della salute pubblica. Se prescritto, il trattamento è eseguito dall’impresa funebre, con personale appositamente formato, al momento del confezionamento.

Registro regionale, requisiti professionali e aggiornamento

L’inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese abilitate dai Comuni e degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale costituisce titolo per operare nei Comuni della Regione. Gli operatori funerari e cimiteriali devono partecipare ogni tre anni a un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.

Codice delle attività e delle imprese funebri

L’allegato A della legge assume il titolo di “Codice delle attività e delle imprese funebri” e disciplina in modo più dettagliato l’attività funebre. L’attività funebre comprende, svolte congiuntamente, vendita di casse e articoli funebri, pratiche amministrative, preparazione e vestizione delle salme, confezionamento del feretro, trasporto della salma e del cadavere, tanatocosmesi o tanatoprassi e recupero di cadaveri su disposizione dell’autorità giudiziaria. È vietato esercitare il servizio funebre senza il titolo abilitativo comunale.

Alle imprese funebri è vietato svolgere:

  • autoambulanza e trasporto infermi;
  • attività cimiteriali e arredo lapideo nei cimiteri;
  • gestione e manutenzione delle camere mortuarie di strutture sanitarie, case di riposo, RSA e strutture collettive dotate di servizio mortuario.

Il Comune può imporre turnazioni alle imprese per garantire i servizi obbligatori nei casi di indigenza, bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari, nonché il recupero dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. I trasporti di salma o cadavere restano a carico di chi li richiede. Il trasporto del paziente deceduto in struttura sanitaria o socio-assistenziale, dal reparto alla struttura interna obitoriale, è svolto solo da personale della struttura.

Requisiti minimi delle imprese funebri e delle filiali

Le imprese che esercitano attività funebre devono disporre almeno di:

  • sede commerciale idonea per incarichi, pratiche e vendita di articoli funebri;
  • autofunebre conforme alle prescrizioni regolamentari e del d.P.R. 285/1990;
  • autorimessa adeguata e attrezzata per pulizia e sanificazione;
  • un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti con requisiti formativi regionali e assunti con contratto subordinato e continuativo.

La dotazione minima di mezzi e personale può aumentare in relazione al numero dei servizi svolti. Il direttore tecnico può svolgere anche attività di operatore, previa autorizzazione comunale, per consentire il raggiungimento del numero minimo di addetti. Le imprese abilitate possono costituirsi in consorzi, società consortili o reti d’impresa. I Comuni verificano annualmente la permanenza dei requisiti.

L’abilitazione all’esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all’impresa già autorizzata e iscritta nel registro regionale. La filiale deve disporre di un direttore tecnico, due operatori addetti al trasporto e locali idonei per il ricevimento del pubblico.

Comportamento professionale e divieti

È previsto che solo il direttore tecnico tratti con gli interessati la committenza dei servizi. Nell’esecuzione dei servizi è vietato utilizzare personale privo della qualifica professionale richiesta, non dipendente dell’impresa, o corrispondere mance e ricompense a terzi per acquisire funerali. È inoltre vietato ricevere incarichi all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura e nei locali di osservazione. Le imprese funerarie devono comunicare alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e renderlo pubblico a proprie spese.

Verifiche sul trasporto e autorizzazioni

Il direttore tecnico o l’operatore incaricato del trasporto accertano l’identità del cadavere, la corretta confezione del feretro, l’idoneità del carro funebre e degli operatori, nonché l’apposizione di un sigillo con gli estremi dell’abilitazione comunale e i dati dell’impresa. Di tali verifiche viene redatto verbale allegato all’autorizzazione al trasporto. L’ASL effettua i controlli solo per i trasporti all’estero o per deceduti da malattie infettivo-diffusive e, se necessario, dispone misure igienico-sanitarie. Le autorizzazioni di cui al d.P.R. 285/1990 e al d.P.R. 396/2000 sono rilasciate al direttore tecnico o all’operatore funebre incaricato, dipendenti dell’impresa esecutrice del trasporto.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni e la conformità del verbale, segnalando al Comune e all’Osservatorio eventuali inadempienze e discordanze per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni.

Controlli, sanzioni e revoca dell’abilitazione

La vigilanza sull’osservanza della legge spetta al Comune, che si avvale dell’ASL per gli aspetti igienico-sanitari. Se il fatto non costituisce reato, l’impresa che viola determinate prescrizioni è sospesa dall’attività e dal trasporto funebre da 1 a 6 mesi, con sanzione pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Le violazioni riguardano, tra l’altro:

  • mancato rispetto delle regole su registro, aggiornamento e codice delle attività funebri;
  • offerte di mance, elargizioni, promesse o vantaggi per procacciamento;
  • stipula di contratti in luoghi vietati;
  • mediazione o procacciamento nei luoghi sensibili vietati;
  • pubblicità ingannevole o disdicevole;
  • violazione dei regolamenti comunali e delle norme di settore.

Il Comune che accerta l’illecito irroga e riscuote la sanzione e comunica la sospensione o revoca al Comune che ha rilasciato l’abilitazione e al responsabile del registro regionale. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte in due anni comporta la revoca definitiva dell’abilitazione. È prevista l’interdizione definitiva per l’impresa che:

  • non osserva alcune prescrizioni dell’allegato A e le regole sull’aggiornamento triennale;
  • non è in possesso dell’abilitazione comunale;
  • non possiede anche uno solo dei requisiti formativi o strutturali richiesti;
  • non rispetta le norme sul lavoro, previdenza e sicurezza.

Le entrate derivanti dalle sanzioni sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e alla piccola manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e confluiscono nella missione 12, programma 9, titolo I.

Autorizzazioni comunali, regolamenti e sala pubblica del commiato

I Comuni, nel rispetto delle linee di programma regionali e dei requisiti definiti dalla Giunta, autorizzano:

  • l’esercizio delle attività funerarie;
  • la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;
  • la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d’affezione.

I Comuni devono approvare entro 90 giorni un regolamento comunale di polizia mortuaria. In caso di inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. I regolamenti comunali disciplinano i servizi funebri e cimiteriali e garantiscono che siano svolti da imprese dotate continuativamente di locali, mezzi e personale qualificato. Ogni anno i Comuni verificano la permanenza dei requisiti, compresi quelli antimafia e quelli relativi alla sicurezza e tutela dei lavoratori.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, i Comuni devono individuare con delibera almeno una sala pubblica del commiato nel proprio territorio, con requisiti strutturali definiti dalla Giunta regionale. I Comuni privi di spazi idonei possono convenzionarsi con Comuni limitrofi. La gestione della sala pubblica del commiato può essere affidata, mediante convenzione, ad associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, con finalità statutarie coerenti. L’uso della sala è disciplinato da regolamenti comunali da emanare entro 120 giorni.

Aspetti finanziari e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; per il testo pubblicato nel BURC n. 43 del 5 agosto 2013, la decorrenza è dal 6 agosto 2013.

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