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Legge

L.R. Campania 12/2013

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 12/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Campania n. 26/2012 su caccia, ATC, aziende faunistico-venatorie, addestramento cani, indennizzi e organi tecnici/gestionali. Introduce regole più dettagliate su autorizzazioni, composizione degli organi e quote di accesso, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (10 settembre 2013).

Modifiche alla disciplina venatoria campana e alla protezione della fauna selvatica

Modifiche alla disciplina venatoria e alla protezione della fauna selvatica in Campania

La legge interviene sulla legge regionale Campania 9 agosto 2012, n. 26, aggiornando in modo significativo la disciplina della caccia programmata, degli ambiti territoriali di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, dell’addestramento cani, degli indennizzi per danni e degli organi consultivi e gestionali. Le modifiche operano nel territorio della Regione Campania e sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Ambito delle modifiche e decorrenza

Il provvedimento non disciplina ex novo la materia, ma modifica numerose disposizioni della legge regionale n. 26/2012. La legge è dichiarata urgente ed è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, quindi dal 10 settembre 2013.

Autorizzazioni per appostamento fisso e profili soggettivi

Viene confermato che le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso sono rilasciate dalle Province entro il limite delle autorizzazioni rilasciate nell’annata venatoria 1989/1990. Possono richiederle, in linea generale, i soggetti che ne erano già in possesso in quella annata.

Per la quota eventualmente disponibile oltre tale platea, può presentare domanda anche chi ha più di sessant’anni; in tale caso le Province devono dare priorità agli inabili, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non sono più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

Aree di protezione della fauna selvatica e riequilibrio territoriale

La legge incide sui criteri di individuazione delle aree destinate a protezione della fauna selvatica. Una parte di tali aree deve essere compresa tra un minimo del 20% e un massimo del 30% del territorio agro-silvo-pastorale, e viene soppressa la previsione che includeva in quel conteggio anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali.

La Giunta regionale deve rideterminare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, i confini delle aree di protezione di competenza regionale per rispettare i nuovi criteri e riequilibrarne la distribuzione sull’intero territorio regionale.

Piano faunistico regionale, ATC e criteri di programmazione

La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, propone al Consiglio il Piano faunistico regionale. Il Piano deve indicare anche i criteri per:

  • la costituzione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e l’elezione dei relativi organi direttivi;
  • l’individuazione del numero minimo di cacciatori ammissibili in ogni ATC, nel rispetto dell’indice di densità venatoria minima ministeriale, in modo da garantire la residenza venatoria almeno a tutti i cacciatori campani;
  • la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Addestramento cani: zone, soggetti autorizzabili e regole applicative

L’attività di addestramento e allenamento dei cani viene disciplinata in modo più dettagliato. Le concessioni sono rilasciate o revocate dal dirigente dell’ufficio provinciale competente e possono essere attribuite ad associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti in provincia, all’ENCI o ai gruppi cinofili ad esso affiliati, nonché a imprenditori agricoli singoli o associati, entro il limite di una zona per ciascuno dei soggetti richiamati.

Per ogni Provincia il numero delle zone è pari a una per associazione venatoria e cinofila, aumentata di una unità ogni 2.000 tesserati in provincia, o frazione residua non inferiore a 1.000, e una per imprenditore singolo o associato.

Le procedure e i criteri applicativi della materia sono demandati a regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi. Le zone per l’addestramento cani possono essere istituite solo in località compatibili con la pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale.

L’addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei territori dove non vige il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l’attività venatoria e con esclusione dei giorni di silenzio venatorio. Le Province possono autorizzare, con provvedimento di Giunta, l’anticipo fino a 45 giorni, salvo martedì e venerdì, in aree circoscritte e dopo aver accertato l’assenza di fauna selvatica in nidificazione o dipendente dalla prole.

Tutela della fauna e divieti specifici

In materia di controllo delle specie domestiche, viene richiesto che l’intervento sia preceduto dalla verifica dell’inefficacia di preventivi metodi ecologici e dal parere dell’ISPRA.

Tra i divieti venatori viene inserito quello di cacciare nelle zone colpite da incendio nei dieci anni successivi all’evento.

Bossoli e comportamenti durante l’attività venatoria

È introdotto l’obbligo per il cacciatore di recuperare i bossoli delle cartucce, vietandone l’abbandono sul luogo di caccia.

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

La costituzione delle aziende faunistico-venatorie è subordinata a un procedimento di notifica dei provvedimenti che ne determinano i confini ai proprietari o conduttori dei fondi, tramite affissione all’albo pretorio dei Comuni interessati, anche mediante l’art. 140 c.p.c. I destinatari possono proporre opposizione motivata; se le opposizioni riguardano almeno il 40% del territorio dell’azienda da istituire, l’azienda non può essere costituita.

Per le aziende agri-turistico-venatorie è fatto salvo il rispetto dei limiti preesistenti per quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore della disposizione.

Viene inoltre rivisto il criterio di dimensionamento di alcune strutture con riferimento alle superfici: la soglia minima è riformulata in termini di “uno per ciascuna azienda più uno ogni duecento ettari”, secondo la nuova formulazione introdotta.

Indennizzi per danni da fauna selvatica

Il Comitato provinciale competente per gli indennizzi viene ridefinito sia nelle funzioni sia nella composizione. Esso provvede all’esame e alla valutazione delle domande di indennizzo ed è composto da un dirigente provinciale esperto, che lo presiede, da tre rappresentanti espressi dalle organizzazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale, da un esperto laureato in scienze agrarie e da un ulteriore esperto in scienze agrarie, forestali, ingegneria o giurisprudenza designato dall’assessore regionale competente.

La Provincia provvede all’indennizzo previo esame della pratica da parte del Comitato. La Giunta regionale deve inoltre stabilire i criteri applicativi della disciplina sugli indennizzi.

Guardie volontarie venatorie e vigilanza

La disciplina delle guardie particolari giurate e delle guardie venatorie volontarie viene rafforzata. La Provincia competente può sospendere la validità del decreto di guardia particolare giurata fino alla scadenza quando accerti violazioni dei divieti o dei compiti derivanti dalla legge.

Il riconoscimento dell’idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in caso di perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole e ambientali organizzano, a proprie spese, corsi di aggiornamento approvati dalla struttura regionale competente; le guardie che li frequentano sono sottoposte a verifica di idoneità ogni dieci anni mediante esame.

Ambiti territoriali di caccia: accesso, quote e organi di gestione

La disciplina degli ATC viene profondamente rimodellata.

Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania ha diritto all’accesso con residenza venatoria, per l’intera stagione di caccia, in uno degli ATC istituiti nella Regione. La domanda va presentata all’ufficio provinciale competente dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno, indicando anche l’ordine di preferenza per gli altri ATC. In assenza di domanda, si intende confermata quella dell’anno precedente, salvo che i dati non siano più attuali o non sia stato pagato il contributo, ipotesi che rendono nulla la domanda e impongono la riformulazione.

I criteri di priorità per l’ammissione con residenza venatoria sono, nell’ordine:

  • residenza anagrafica nell’ATC;
  • residenza anagrafica in ATC confinanti, se i residenti superano i posti disponibili;
  • a parità di requisiti, priorità al cacciatore più anziano.

Il cacciatore residente in Campania può chiedere l’accesso anche ad altri ATC regionali e, se consentito dalle norme dell’altra Regione, ad ATC fuori Regione. I residenti in altre Regioni italiane possono invece richiedere l’accesso a un solo ATC campano, mentre gli organi di gestione applicano loro le limitazioni previste nella Regione di provenienza per i cacciatori campani.

L’ammissione, con o senza residenza venatoria, dipende dalla disponibilità di posti, dal consenso dell’organo di gestione e dal pagamento della quota di partecipazione. Chi è ammesso per l’intera stagione venatoria può, pagando alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, esercitare la caccia esclusivamente all’avifauna migratoria in altri ATC per 50 giornate, sempre nel limite dei posti disponibili e previo consenso dell’organo di gestione, nel rispetto della densità venatoria giornaliera.

La Giunta regionale determina per ciascun ATC:

  • il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l’indice di densità venatoria minima ministeriale al territorio agro-silvo-pastorale;
  • il numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria, in misura proporzionale al territorio utile, così da garantire posti sufficienti a tutti i cacciatori campani;
  • il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria, includendo i residenti fuori Regione entro il limite massimo del 5% del totale;
  • il numero di cacciatori senza residenza venatoria ammessi per la sola caccia all’avifauna migratoria, in misura non inferiore al 10% del totale;
  • le regole di accesso dei cacciatori senza residenza venatoria anche per periodi inferiori alla stagione;
  • eventuali ulteriori criteri di priorità per l’ammissione.

Comitati di gestione degli ATC: composizione, trasparenza e rendicontazione

I comitati di gestione degli ATC sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Negli organi direttivi deve essere garantita la presenza di tutte le associazioni venatorie nazionali riconosciute previste dalla normativa statale, se presenti in forma organizzata sul territorio.

Il comitato è composto da un massimo di 19 rappresentanti, nel rispetto delle proporzioni previste dalla legge statale, e risulta così articolato:

  • 60% in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, con un componente per ciascuna associazione e priorità a quelle con più iscritti residenti nell’ATC;
  • 20% in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l’Ambiente e operanti nella provincia;
  • 10% in rappresentanza delle amministrazioni provinciali;
  • 10% in rappresentanza della Regione Campania.

Il comitato deve pubblicare sul proprio sito web gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni istituzionali e trasmettere entro il 30 marzo di ogni anno, insieme al conto consuntivo e alla relazione del collegio dei revisori, una relazione dettagliata sugli aspetti finanziari, amministrativi e tecnici dell’attività svolta nell’esercizio precedente.

Quote, contribuzioni e accesso giornaliero

Per l’accesso ad un ATC per periodi inferiori alla stagione venatoria è prevista una quota giornaliera pari a un decimo di quella stagionale; le quote sono inoltre oggetto di riduzione nei casi previsti dalla norma modificata. Viene soppressa una previsione specifica relativa alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38.

È inoltre eliminato il termine fisso del 30 maggio per il versamento di una quota prevista dall’articolo 39, comma 2.

Organi consultivi e commissioni: composizione e rimborsi

Sono rimodulate alcune commissioni e organi tecnici, con aggiornamento delle composizioni, dei titoli richiesti e della designazione dei componenti. In particolare vengono precisati i requisiti professionali di alcuni esperti, il ruolo del presidente e del segretario, e viene chiarito che una sezione aggiunta non può incidere oltre i limiti previsti.

Ai componenti delle commissioni e dei comitati indicati dalla legge è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; il rimborso spetta anche ai dipendenti pubblici quando l’attività è svolta fuori sede.

Gratuità degli incarichi e copertura finanziaria

La partecipazione ai comitati e agli organi di gestione previsti dalla legge è resa gratuita, con finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

La legge precisa espressamente che dall’attuazione delle modifiche non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale; gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Valutazione complessiva di attualità

L’atto non è obsoleto in senso pratico, poiché incide su una disciplina ancora strutturalmente rilevante per l’attività venatoria regionale e per l’organizzazione degli ATC in Campania.

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