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Legge

L.R. Campania 14/2013

Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 14/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Campania l’accesso e il riutilizzo di atti, documenti e dati pubblici di titolarità regionale, in attuazione della normativa statale su trasparenza e open data. Prevede gratuità salvo ipotesi onerose, definizione di dataset e licenze, organizzazione tramite portale dedicato e obblighi di attuazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore.

Trasparenza amministrativa e riutilizzo dei dati regionali della Campania

Trasparenza amministrativa e riutilizzo dei dati regionali della Campania

La legge disciplina, per la Regione Campania, il riutilizzo degli atti e dei documenti contenenti dati pubblici di titolarità regionale. Il provvedimento si colloca nel quadro della normativa statale su trasparenza, pubblicità amministrativa e open data, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai dati, la loro condivisione e la diffusione della società dell’informazione.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda gli atti e documenti della Regione Campania contenenti dati pubblici di sua titolarità. L’accesso e il riutilizzo devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, diritto d’autore, accesso ai documenti amministrativi, commercializzazione dei dati catastali e ipotecari, proprietà industriale e di ogni altro vincolo posto a tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce nozioni utili per l’applicazione del regime di riutilizzo, tra cui:

  • documento, inteso come rappresentazione di atti, fatti e dati, indipendentemente dal supporto, con esclusione dei programmi informatici;
  • atto, quale documento destinato a produrre effetti tipici;
  • dato pubblico, come dato conoscibile da chiunque;
  • riutilizzo, cioè impiego del dato per finalità commerciali o non commerciali diverse dallo scopo iniziale;
  • titolare del dato, individuato nella pubblica amministrazione o nell’organismo di diritto pubblico che ha formato originariamente il documento;
  • licenza standard per il riutilizzo, quale strumento negoziale che regola le modalità di riuso;
  • open data, dataset e linked open data, come modalità di organizzazione e diffusione dei dati;
  • licenziatario, ossia il riutilizzatore dei dati pubblici su licenza.

Regime di accesso e riutilizzo

L’accesso e il riutilizzo dei dati sono, in linea generale, gratuiti. Sono tuttavia possibili ipotesi di onerosità espressamente disciplinate dagli organi competenti della Regione, in conformità alla disciplina statale richiamata.

La Regione assicura il diritto di accesso e di riutilizzo a tutti i potenziali operatori interessati a trattare le informazioni contenute nei dati, purché le finalità perseguite non contrastino con i principi dell’ordinamento.

L’accesso e il riutilizzo devono essere garantiti tramite un portale dedicato.

Attuazione amministrativa e individuazione dei dati

La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a dare attuazione alla legge. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore devono individuare:

  • le modalità per selezionare i dati e i documenti suscettibili di accesso e riutilizzo;
  • i dati e documenti immediatamente riutilizzabili;
  • il formato dei dati disponibili;
  • le modalità e gli strumenti di pubblicazione;
  • le ipotesi di onerosità e le relative tariffe;
  • le modalità di costruzione e gestione dei dataset;
  • le licenze di riutilizzo;
  • la procedura di accesso ai dati e ai documenti riutilizzabili.

Organizzazione dei dati e dataset

Nell’attuazione della legge, i dati liberi o open data devono essere organizzati in dataset.

Per la Giunta regionale l’organizzazione avviene in funzione della natura delle informazioni e delle strutture dipartimentali; per il Consiglio regionale tiene conto della struttura amministrativa interna.

I dataset devono essere, tendenzialmente, codificati e classificati in modalità linked open data, così da consentire il collegamento con altri dataset e accrescerne il valore informativo. Ogni dataset deve contenere almeno:

  • tipo di licenza;
  • formato dei dati;
  • data dell’ultimo aggiornamento;
  • URL da cui è richiamato il dato.

Tariffe e onerosità

Quando sia prevista l’onerosità, l’importo delle tariffe deve essere determinato sulla base dei costi sostenuti dagli organi della Regione Campania per raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e classificazione dei dati, oltre che in funzione dell’uso che il licenziatario intende farne.

Le tariffe devono essere aggiornate ogni due anni.

Diffusione delle politiche regionali e adesione degli enti pubblici

La Regione Campania promuove la diffusione degli obiettivi della legge, condividendo tecniche e metodologie adottate per l’accesso e il riutilizzo dei dati.

Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico presenti sul territorio regionale sono chiamati ad aderire alle politiche regionali in materia di trasparenza e valorizzazione dei dati posseduti, consentendo accesso e riutilizzo secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Eventuali maggiori entrate consentono alla Giunta regionale di adottare le opportune variazioni del bilancio gestionale, con obbligo di trasmettere al Consiglio regionale una relazione sulle modifiche finanziarie e sulle relative cause.

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