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Legge

L.R. Campania 11/2013

Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 11/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Campania n. 11/2013 disciplina azioni di sistema, informazione, formazione, monitoraggio, promozione e premialità per migliorare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastare il lavoro irregolare e favorire la responsabilità sociale d’impresa. Prevede anche misure sui contratti pubblici e sui contributi regionali. La disciplina della parte civile e del regresso è limitata ai procedimenti per fatti commessi nel territorio regionale ed è stata introdotta dal 2022.

Sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro in Campania

Sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro in Campania

La legge regionale detta un quadro di interventi della Regione Campania in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, qualità del lavoro, prevenzione degli infortuni e contrasto del lavoro irregolare. La disciplina si colloca nel rispetto delle competenze statali e punta a coordinamento istituzionale, informazione, formazione, incentivi e controlli.

Finalità e principi generali

La Regione esercita le proprie competenze legislative nel rispetto dei principi fondamentali riservati allo Stato in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento valorizza la concertazione con le parti sociali e promuove intese istituzionali per:

  • tutelare dignità e sicurezza delle condizioni di lavoro;
  • contrastare il lavoro irregolare;
  • prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti pubblici e privati.

Azioni di sistema e coordinamento

La Regione svolge un ruolo di regia attraverso azioni di sistema rivolte a:

  • rafforzare la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche con iniziative per semplificare le procedure e diffondere codici etici e modelli di gestione certificati;
  • coordinare i soggetti istituzionali coinvolti nella vigilanza e prevenzione degli infortuni, in raccordo con le politiche regionali in sanità, lavori pubblici e attività produttive;
  • coordinare formazione, informazione, assistenza, controllo e vigilanza delle ASL e degli enti pubblici, anche tramite il Comitato regionale di coordinamento;
  • valorizzare accordi aziendali e territoriali che innalzino gli standard di tutela;
  • integrare gli archivi informativi degli organismi competenti;
  • promuovere accordi istituzionali contro lavoro irregolare e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici;
  • assicurare, nei limiti delle competenze regionali, il rispetto di intese con istituzioni europee ed enti nazionali per scambio di informazioni e buone prassi.

Dal 2022 è prevista anche la possibilità per la Regione di costituirsi parte civile e di esercitare l’azione di regresso nei procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nel territorio regionale in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Le somme risarcitorie sono destinate al rimborso delle spese dell’ente e alle iniziative della legge.

Sistema informativo regionale per la prevenzione

La legge istituisce e disciplina il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP), che supporta l’integrazione e lo scambio dei dati con il sistema informativo nazionale per la prevenzione.

In particolare:

  • il SIRP opera nel rispetto del ruolo tecnico-informatico dell’INAIL;
  • la Regione scambia dati con ASL e direzione regionale del lavoro, sulla base di intese preventive;
  • l’elaborazione dei dati consente di individuare obiettivi e ripartire le risorse per prevenzione e vigilanza;
  • i flussi informativi possono essere consultati periodicamente anche dalle parti sociali, nel rispetto della disciplina sull’accesso e sul trattamento dei dati.

Per l’attuazione si utilizza personale, mezzi e risorse già previsti dalla legislazione vigente.

Anagrafe dei cantieri e consultazione dei dati

La Regione, tramite il Comitato regionale di coordinamento, definisce criteri e modalità di archiviazione e scambio telematico dei dati acquisiti dalle ASL ai sensi della normativa statale sui cantieri, per consentire agli organi di vigilanza un aggiornamento costante su:

  • cantieri attivi nel territorio regionale;
  • violazioni accertate;
  • verifiche periodiche sugli apparecchi e impianti soggetti a controllo.

La Regione definisce inoltre, senza nuovi o maggiori oneri, le modalità di accesso e consultazione telematica delle rilevazioni del SIRP da parte degli organismi paritetici territoriali. Nella predisposizione dei piani regionali di prevenzione deve tenere conto del quadro aggiornato dei rischi e delle attività di vigilanza risultante dal SIRP.

I costi di gestione dei servizi possono essere integrati con risorse regionali se disponibili in bilancio. Anche qui l’attuazione deve avvenire con risorse già previste a legislazione vigente.

Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Presso l’ARLAS è istituito lo sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro, aperto alle aziende che vogliano accedere telematicamente ai servizi informativi.

Lo sportello offre assistenza su:

  • adempimenti e procedure amministrative in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
  • avvisi pubblici per incentivi e contributi destinati a innalzare volontariamente gli standard di tutela;
  • iniziative di diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni.

L’ARLAS, anche con gli organismi paritetici, cura il registro delle imprese che adottano codici etici e modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi della normativa statale.

Formazione, educazione e sviluppo delle competenze

La Regione promuove e finanzia iniziative formative sia in ambito scolastico sia nei luoghi di lavoro.

In ambito scolastico:

  • finanzia percorsi per la formazione dei docenti sulle tematiche della sicurezza sul lavoro;
  • finanzia progetti educativi per scolari, alunni, studenti delle scuole secondarie e universitari;
  • riconosce crediti formativi agli studenti.

Per i lavoratori:

  • cofinanzia la formazione di ingresso sulla sicurezza per i nuovi assunti, secondo CCNL, CCRL o proposte degli organismi bilaterali;
  • finanzia la formazione di ingresso per apprendisti, richiamando anche esperienze del settore edile e i corsi previsti dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
  • promuove iniziative per accrescere le competenze di lavoratori, RLS, datori di lavoro, dirigenti, preposti, operatori ASL, soggetti istituzionali e operatori dei servizi per il lavoro;
  • finanzia, in regime de minimis, progetti di investimento in materia di salute e sicurezza presentati da PMI, microimprese e altri soggetti collettivi indicati dalla legge;
  • finanzia sportelli informativi anche in collaborazione con università e altre istituzioni;
  • finanzia progetti di monitoraggio di infortuni e malattie professionali;
  • promuove codici etici, buone prassi e accordi aziendali per migliorare il rispetto delle norme e gli standard di sicurezza;
  • nel comparto edile, promuove l’informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sui rischi specifici del singolo cantiere, secondo modalità definite dalla Giunta.

Il regolamento attuativo di queste misure doveva essere adottato dalla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le spese successive sono finanziate con appositi stanziamenti della legge di bilancio regionale.

Promozione, comunicazione e incentivazione

La Regione può realizzare e finanziare campagne informative e azioni di sensibilizzazione rivolte a cittadini, imprese e operatori del settore, anche tramite documentari audiovisivi.

Può inoltre:

  • coordinare le attività di informazione e formazione promosse dal Comitato regionale di coordinamento;
  • promuovere, anche con contributi, cofinanziamenti o eventuali crediti di imposta, interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza di impianti produttivi, strutture di servizi pubblici, scuole e uffici pubblici.

Anche per queste misure la Giunta doveva adottare un regolamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore. L’attuazione negli anni successivi avviene con stanziamenti annuali di bilancio.

Criteri di premialità e responsabilità sociale

Nelle procedure di aggiudicazione di lavori e opere rientranti nell’allegato XI della normativa statale, le amministrazioni aggiudicatrici devono considerare prioritariamente la possibilità di prevedere un’analisi specifica dei costi in funzione dei rischi per salute e sicurezza.

La Regione promuove inoltre il miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso sistemi di gestione della sicurezza certificati, codici etici, organigrammi e controlli preventivi sulle attrezzature coerenti con gli obblighi di legge.

Contratti pubblici, clausole di risoluzione e controllo dell’esecuzione

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nei contratti clausole di risoluzione nei casi di:

  • gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e coordinamento;
  • adesione della stazione appaltante alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento;
  • condanna definitiva dell’appaltatore per violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Sono previsti specifici obblighi di motivazione e controllo:

  • il direttore di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e l’eventuale responsabile della sicurezza devono redigere una relazione sull’osservanza dei piani di sicurezza, previo parere dei comitati paritetici territoriali;
  • il responsabile del procedimento deve motivare la propria valutazione, dopo contraddittorio con l’impresa;
  • la stazione appaltante deve motivare l’eventuale accoglimento o rigetto della proposta di risoluzione;
  • le stesse regole si applicano, se compatibili, anche al subappalto.

Le disposizioni richiamano il previgente codice dei contratti pubblici del 2006, quindi hanno una rilevanza soprattutto rispetto al quadro originario e alle fattispecie ancora riferibili alla disciplina consolidata.

Controlli, prevenzione e responsabilità sociale delle imprese

La Regione promuove intese con gli organismi di vigilanza e con le organizzazioni sindacali per rafforzare i controlli e pianificare interventi straordinari, soprattutto nei settori a rischio, in coerenza con la normativa statale.

Promuove inoltre:

  • buone prassi;
  • modelli di gestione della sicurezza aziendale certificati e asseverati;
  • strumenti idonei a produrre effetti esimenti della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della disciplina statale sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Contributi, incentivi e altre agevolazioni regionali

La concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni regionali è subordinata a una autodichiarazione del richiedente sul rispetto delle norme di regolarità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in via telematica.

Il beneficio può essere revocato se gli organi di controllo comunicano violazioni accertate a carico del beneficiario.

In caso di revoca:

  • il soggetto non può presentare istanza né accedere a contributi, finanziamenti, incentivi o agevolazioni regionali per cinque anni;
  • il termine si riduce a un anno se, dopo la violazione, il soggetto acquisisce l’iscrizione nel registro delle imprese previsto dalla legge.

Disciplina finanziaria e coperture

La legge quantifica inizialmente gli oneri complessivi in 500.000 euro, coperti mediante stanziamento nel fondo di riserva indicato nel bilancio regionale.

Per la nuova misura introdotta nel 2022 relativa alla costituzione di parte civile e all’azione di regresso, la dotazione finanziaria è pari a:

  • 50.000 euro per l’esercizio 2023;
  • 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La disciplina conserva interesse operativo soprattutto per gli istituti organizzativi, finanziari e di incentivazione ancora richiamati nella prassi regionale, ma alcune disposizioni fanno riferimento a normativa statale previgente in materia di appalti e a scadenze già trascorse per l’adozione dei regolamenti attuativi.

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